Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
[Titel oder Kurztitel] FF
sessualizzata. Alcune misure previste dalla roadmap del 30 aprile 2021 sono confluite nel PAN CI 2022–2026.
L’Ufficio federale di giustizia e l’Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo sono incaricati di coordinare la vigilanza sull’attuazione della roadmap del 30 aprile 2021 e del PAN CI 2022–2026.
2 Punti essenziali del progetto
Il progetto prevede di modificare l’articolo 50 della LStrI (Scioglimento della comunità familiare) estendendo il campo di applicazione delle disposizioni relative ai gravi motivi personali a tutti gli stranieri vittime di violenza domestica. La nuova disposizione prevede che il diritto alla proroga del permesso di dimora venga esteso, oltre che ai familiari stranieri di cittadini svizzeri e ai titolari di un permesso di domicilio (permesso C), anche ai titolari di un permesso di dimora (permesso B) e di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) nonché agli stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) qualora le autorità competenti abbiano stabilito che essi sono stati vittime di violenza domestica (cpv. 1 P-LStrI). Con l’introduzione del termine «violenza domestica» (cpv. 2 lett. a P-LStrI) si intende precisare che le nuove disposizioni si applicano, oltre ai coniugi, anche ai loro figli, alle persone che hanno contratto un’unione domestica registrata e ai concubini (cpv. 4 P-LStrI).
Per concretizzare il temine violenza domestica, il progetto di legge elenca a titolo esemplificativo alcuni elementi che lasciano supporre l’esistenza di violenza domestica riprendendoli in parte dall’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)5 ed estendendone la portata della procedura di rilascio dei permessi di soggiorno in caso di violenza domestica, le autorità competenti in materia di migrazione devono considerare se sussiste un diritto alle prestazioni previste dalla LAV, se è stata confermata la necessità di assistenza o protezione da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica, oppure se sono state adottate misure di polizia o giudiziarie a protezione della vittima. Ciò consente di migliorare la coerenza con la LAV e di correggere l’attuale prassi relativa alla protezione e al sostegno forniti nelle case per le persone vittime di violenza e in virtù del riconoscimento quale vittima ai sensi della LAV. Ulteriori elementi da considerare sono i certificati medici, i rapporti di polizia, le denunce penali e le condanne penali (cpv. 2 lett. a. n. 1-6 P-LStrI).
Dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno in quanto vittima di violenza domestica, la persona interessata deve poter disporre di tempo sufficiente per rafforzare il processo di integrazione nella prospettiva di una vita autonoma in Svizzera. Per questo motivo la proroga del permesso è rilasciata per tre anni senza procedere all’esame delle competenze linguistiche, della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione. È però fatto salvo il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici nonché dei valori sanciti dalla Costituzione federale. Anche in questo periodo di attesa può essere concluso un accordo d’integrazione (cpv. 2bisP-LStrI).