Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 12 pagine

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lettera c numero 2 LTF. Inoltre il diritto a beneficiare di un’ammissione provvisoria si estingue anche in questi casi nel momento in cui non sussistano più le condizioni previste per il suo rilascio (art. 83 LStrI).

Capoverso 2

Viene mantenuta l’elencazione non esaustiva dei motivi gravi di cui alla lettera b del capoverso 1. Conformemente alle direttive della SEM10 anche il decesso del coniuge, ad esempio, può essere considerato un motivo grave.

Lettera a

Il nuovo testo di legge elenca alcuni esempi di indizi che lasciano supporre l’esistenza di violenza domestica. L’elenco è in parte ripreso dalla pertinente ordinanza (art. 77 cpv. 6 e 6bisOASA) (n. 2 – 6) e ulteriormente ampliato (n. 1 – 4). Sono prese in considerazione anche le testimonianze, ad esempio quelle fornite dai vicini di casa.

Nell’ambito della procedura di autorizzazione e dell’obbligo di collaborare previsto dall’articolo 90 LStrI, il richiedente è tenuto a comunicare alle autorità della migrazione l’esistenza di tali indizi (art. 97 LStrI).

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, quando sussistono indizi conformemente ai numeri 1–6, nel corso della procedura di autorizzazione è necessario verificare se la continuazione della relazione matrimoniale non possa più essere ragionevolmente esigibile. È il caso quando la convivenza minaccia gravemente l’integrità della persona interessata. La violenza nel matrimonio può essere di natura sia fisica che psichica. Le decisioni in questo ambito continueranno quindi a dipendere dall’apprezzamento dell’autorità.

Numero 1

Conformemente alla legge concernente l'aiuto alle vittime di reati ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato ha diritto all’aiuto (aiuto alle vittime; art. 1 cpv. 1 LAV). La denuncia penale non è richiesta ma consente più facilmente di provare il reato.

Le autorità competenti sono i consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di attività ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAV oppure altre autorità cantonali competenti per fornire prestazioni nell’ambito dell’aiuto alle vittime.

Numero 2

Questo indizio riprende il contenuto dell’articolo 77 capoverso 6bisOASA e lo completa introducendo una conferma di assistenza o protezione da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica. Si tratta in particolare di alloggi protetti e di alloggi di emergenza. Di regola i servizi sono cofinanziati da fondi pubblici, garantendo in tal modo che vengano rispettati standard uniformi.

Numero 3

10 Direttive concernenti la LStrI, n. 6.15.3.2; consultabili in www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri