Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 12 pagine

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Questi indizi comprendono tutte le misure a protezione della vittima ordinate dalla polizia, dal giudice oppure dal ministero pubblico. Tra queste si annoverano le misure previste dall’ordinanza pertinente (art. 77 cpv. 6 lett. d OASA) di cui all’articolo 28b del Codice civile svizzero (CC11). Esse comprendono il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate nonché l’allontanamento immediato dell’autore della lesione dall’abitazione comune (allontanamento). A partire dal 1o gennaio 2022 queste misure possono essere attuate mediante sorveglianza elettronica (art. 28c CC), la quale rientra quindi fra le misure cui si riferisce il numero 3.

Numero 4

Nel diritto vigente il contenuto di questa disposizione è in linea di principio disciplinato a livello di ordinanza (art. 77 cpv. 6 lett. a OASA). Il termine «certificato medico» è però sostituito con l’espressione «rapporti medici o altre perizie», riprendendo in tal modo la terminologia più precisa utilizzata dal Tribunale federale. (p. es. sentenza 2C_451/2014 del 24 dicembre 2014, consid. 6.2). La prassi rimane immutata.

Un certificato medico serve principalmente a certificare l'entità e la durata dell'incapacità lavorativa di un paziente. In questo caso, tuttavia, si tratta di presentare un rapporto medico o una perizia che descrive in particolare gli esami medici e gli accertamenti medico-legali effettuati, le lesioni e i disturbi di natura fisica e/o psicologica riportati dalla vittima e altre informazioni di dettaglio sulla sua salute, la diagnosi e il trattamento proposto. Nella pratica tale nozione può comprendere anche i rapporti di dimissione ospedaliera.

Numeri 5 e 6

Il contenuto dei numeri 5 e 6 corrisponde alle disposizioni contenute nell’articolo 77 cpv. 6 lett. b,c ed e OASA.

Lettere b e c

Questi gravi motivi personali non hanno subito modifiche materiali ma sono ora presentati sotto forma di elenco.

Capoverso 2bis

Dopo il rilascio di un’autorizzazione per gravi motivi personali, alla persona interessata deve essere concesso del tempo per integrarsi in Svizzera e di recuperare in tal modo il ritardo che le difficili situazioni personali spesso comportano su questo fronte. La proroga del permesso di dimora è quindi rilasciata per tre anni senza procedere all’esame delle competenze linguistiche (art. 58a cpv. 1 lett. c LStrI) nonché della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI). È però fatto salvo il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 58a cpv. 1 lett. a LStrI) nonché dei valori sanciti dalla Costituzione federale (art. 58a cpv. 1 lett. b LStrI), poiché questi criteri relativi all’integrazione possono essere adempiti indipendentemente dalla situazione perso-

11 RS 210