Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sull’energia
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Modifiche riguardanti il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)
Il presente pacchetto di revisioni di diverse ordinanze del settore energetico mira, tra le altre cose, a garantire adeguate condizioni quadro normative per l’incremento degli impianti fotovoltaici. A tal fine occorre modificare alcuni punti dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.03) e dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01).
Nella revisione dell’OPEn è prevista l’introduzione del nuovo strumento di promozione della rimunerazione unica elevata (RU) per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio. Secondo l’articolo 25 capoverso 3 della legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0), modificata dal Parlamento il 1° ottobre 2021, per questi impianti la RU può ammontare fino al 60 per cento dei costi d’investimento determinanti degli impianti di riferimento. Questa modifica tiene conto del fatto che in determinati impianti il consumo proprio non è possibile o lo è solo in misura estremamente ridotta. Si tratta in particolare degli impianti a partire da una potenza di 100 kW installati su tetti dalla superficie molto estesa e in cui solamente una quota molto limitata dell’elettricità prodotta dall’impianto può essere consumata sul posto. Oltre a queste ubicazioni offrono un notevole potenziale anche i tetti e le facciate sui cui si possono installare impianti fotovoltaici di potenza tra i 30 e i 100 kW. In questo segmento il consumo proprio spesso è possibile; nel caso delle case plurifamiliari avviene in forma collettiva attraverso i raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP).
La revisione dell’OEn intende favorire la creazione degli RCP e renderli ancora più attrattivi. In particolare si dovrebbe sfruttare meglio il potenziale degli impianti fotovoltaici medio-grandi. Sono previste, da un lato, una minore rigidità delle disposizioni concernenti la delimitazione del luogo di produzione e, dall’altro, una netta semplificazione delle disposizioni riguardanti l’addebito dei costi nell’ambito dei rapporti di locazione e di affitto.
1.1.1 Estensione del luogo di produzione
Secondo gli articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 1 LEne sia il normale consumo proprio sia l’RCP sono limitati al luogo di produzione. Secondo l’articolo 14 OEn il luogo di produzione è costituito innanzitutto dal fondo su cui è prodotta l’energia o l’elettricità per il consumo proprio (cpv. 1). Possono essere compresi nel consumo proprio anche altri fondi contigui se direttamente confinanti con il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione o se sono indirettamente collegati a questo attraverso altri fondi partecipanti anch’essi al consumo proprio (cpv. 2 primo periodo). In altre parole, la condizione posta è che tutti i fondi partecipanti al consumo proprio siano contigui. Naturalmente la produzione di energia può svolgersi anche su più fondi. L’ordinanza precisa che i fondi separati gli uni dagli altri unicamente da una strada, una ferrovia o un corso d’acqua, con riserva dell’approvazione del rispettivo proprietario del fondo valgono ugualmente come contigui (cpv. 2 secondo periodo).
Data l’esigenza dei fondi contigui un fondo isolato non può quindi partecipare al consumo proprio. Un fondo è isolato quando non è direttamente confinante con il fondo in cui l’energia è prodotta né indirettamente collegato attraverso altri fondi partecipanti al consumo proprio. Nella prassi, è emerso che spesso la mancata partecipazione all’RCP di tutti i proprietari fondiari dell'area interessata è dovuta alla disposizione geografica dei fondi stessi. A seconda della situazione, la mancata partecipazione anche di un solo fondo può risultare molto sfavorevole, poiché l’RCP non può essere realizzato, o quantomeno non nella dimensione desiderata. In questi casi, non è utile nemmeno la concessione di un diritto di passaggio da parte del proprietario fondiario per attraversare la sua proprietà. Anche un