Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sull’energia
collegamento diretto tramite linee elettriche private non modifica il fatto che i fondi destinati all’RCP non siano contigui ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 primo periodo OEn.
Per questa ragione è necessario abolire l’esigenza dei fondi contigui e trattare un «fondo passivo», ossia che non partecipa all’RCP, alla stessa stregua delle strade, ferrovie o corsi d’acqua di cui all’articolo 14 capoverso 2 secondo periodo. In futuro l’RCP potrà estendersi anche oltre uno di questi fondi, con riserva dell’approvazione del rispettivo proprietario del fondo. Tuttavia per consentire questo attraversamento devono esistere corrispondenti linee elettriche private. Quindi, anche abolendo il requisito dei fondi contigui, l’estensione del consumo proprio, come richiesto dall’articolo 16 capoverso 1 secondo periodo LEne, si scontra comunque con limitazioni di tipo economico: quanto più è ampia l’estensione e tanto più ampie saranno le linee da realizzare e finanziare.
Inoltre, anche nel consumo proprio non può essere utilizzata la rete di distribuzione (nuovo art. 14 cpv. 2 OEn o attuale art. 14 cpv. 3 OEn). Per rete di distribuzione si intende anche la rete utilizzata individualmente, dal punto di raccordo (a domicilio) al punto di congiunzione (allacciamento). Se una linea o un impianto accessorio sia parte della rete di distribuzione, o meno, viene valutato indipendentemente dalla proprietà o dalla cessione a scopo d’uso. Secondo il diritto attuale il consumo proprio non è ammesso nemmeno se il gestore mette a disposizione la propria rete di distribuzione dietro pagamento oppure se trasferisce la proprietà di una linea o di un impianto accessorio. Dal momento in cui viene utilizzata la rete di distribuzione, non vi è più consumo proprio e al gestore della rete di distribuzione è dovuto il corrispettivo per l’utilizzazione della rete secondo l’articolo 14 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (RS 734.7). Questo principio era già stato espresso nell’iniziativa parlamentare 12.400 con cui si era disciplinato per la prima volta il consumo proprio. Sin dall’inizio era assodato che il consumo proprio potesse avvenire solamente nell’ambito delle proprie linee. Con queste s’intendono i cosiddetti impianti domestici i cui costi sono sostenuti dal proprietario dell’immobile o dai locatari, indipendentemente da un eventuale consumo proprio. Questi impianti possono avere dimensioni diverse; può trattarsi, per esempio delle linee interne di una casa plurifamiliare oppure, talvolta, anche delle installazioni di un intero quartiere.
1.1.2 Semplificazione dell’addebito dei costi nell’ambito dei rapporti di locazione e di affitto
L’articolo 16 capoversi 1–3 OEn contiene disposizioni dettagliate concernenti l’addebito dei costi nei rapporti di locazione e di affitto. Il prezzo che il proprietario fondiario può applicare per l’elettricità consumata in proprio si basa sui costi e sui seguenti due valori di riferimento:
(i) da un lato si devono considerare i costi per la messa a disposizione dell’elettricità prodotta internamente. Questi comprendono i costi dell’impianto di produzione di elettricità (costi di capitale nonché costi d’esercizio e di manutenzione) nonché per la misurazione interna, la fornitura dei dati, l’amministrazione e la contabilizzazione. Da questi vanno dedotti i ricavi conseguiti attraverso l’elettricità eccedente immessa in rete;
(ii) dall’altro vi sono i costi per l’elettricità acquistata esternamente, ossia dalla rete, che corrispondono ai costi del prodotto elettrico standard che i partecipanti all’RCP dovrebbero pagare al di fuori del raggruppamento (incl. i costi di rete nonché i tributi e le prestazioni a favore degli enti pubblici).
Per il consumo proprio, ossia per l’energia elettrica prodotta internamente, non si può in nessun caso addebitare un prezzo superiore a quello del prodotto elettrico standard esterno. Se i costi dell’elettricità prodotta internamente (i) sono inferiori ai costi del prodotto elettrico standard (ii), la differenza va suddivisa a metà tra proprietari fondiari e locatari o affittuari.
Nella prassi questa norma dettagliata è recepita come estremamente complicata ed eccessivamente onerosa. In particolare il calcolo delle singole voci di costo per la fornitura dell’elettricità prodotta inter-