Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sull’energia
5. Commenti alle singole disposizioni
Art. 14 cpv. 2 e 3
Il principio precedentemente contenuto nel capoverso 3 secondo cui la rete di distribuzione non può essere utilizzata senza versare al gestore della rete di distribuzione un corrispettivo per l’utilizzazione della rete è ora esplicitato nel nuovo capoverso 2. Il fatto che la possibilità di attraversare i fondi non partecipanti al consumo proprio nonché strade, ferrovie, corsi d’acqua e simili sia sempre condizionata all’approvazione del rispettivo proprietario del fondo, risulta già dal diritto reale e non deve essere esplicitato.
Art. 16 cpv. 1–3
Per quanto concerne l’addebito dei costi per l’elettricità acquistata esternamente, la nuova norma nel capoverso 1 lettera a non comporta alcuna modifica. Questi costi continuano a essere addebitati individualmente ai singoli locatari e affittuari in funzione del consumo individuale. Per maggiore chiarezza le singole voci di costo sono ora espressamente riportate alla lettera a, naturalmente mantenendo la prassi precedente. La novità riguarda la struttura dei prezzi per l’elettricità prodotta internamente di cui alla lettera b. A riguardo, i proprietari fondiari possono scegliere tra un addebito dei costi forfettario e, come sinora, un addebito basato sui costi effettivi. Nel caso del calcolo forfettario (n. 1) possono addebitare al massimo l’80 per cento dell’importo che il singolo partecipante all’RCP dovrebbe pagare, in regime di servizio universale, al gestore della rete di distribuzione in caso di acquisto del prodotto elettrico standard. Se optano per l’addebito dei costi effettivi (n. 2), i proprietari fondiari devono individuare le singole voci di costo conformemente alla normativa in vigore sinora. Il tetto massimo continua a essere costituito dal prezzo del prodotto elettrico standard esterno. Decadrebbe invece la possibilità,
data attualmente dall’articolo 16 capoverso 3 secondo periodo OEn, di addebitare ai locatari e agli affittuari, oltre ai costi effettivi, anche la metà della differenza tra i costi interni e il prezzo del prodotto elettrico standard esterno.
Art. 1 lett. e ed art. 23–27 nonché allegato 1
Dagli articoli 1 e 23–27 sono eliminate le norme per i contributi per l’esplorazione secondo l’articolo 33 della legge precedente, poiché ora i contributi d’investimento per gli impianti geotermici ai sensi del nuovo articolo 27b LEne sono disciplinati nell’OPEn. Per la stessa ragione è abrogato l’allegato 1 OEn.