Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sull’energia
namente è piuttosto complesso, soprattutto il calcolo dei costi di capitale computabili dell’impianto (rimunerazione calcolatoria e ammortamento adeguati). D’ora in poi il prezzo dell’elettricità consumata in proprio dovrà poter essere determinato in modo forfettario in relazione al prezzo del prodotto elettrico standard esterno (nuovo art. 16 cpv. 1 lett. b n. 1). In particolare si dovrà poter rinunciare al calcolo, in parte oneroso, delle singole voci di costo a condizione che il prodotto elettrico interno (incl. i costi per la misurazione interna, la fornitura dei dati, l’amministrazione e la contabilità) sia più conveniente del prodotto elettrico standard esterno almeno del 20 per cento (incl. i costi per l’utilizzazione della rete, la misurazione esterna e i tributi e le prestazioni agli enti pubblici). In alternativa, per definire il prezzo, il proprietario fondiario potrà continuare a basarsi come sinora sui costi effettivi della produzione di elettricità interna (nuovo art. 16 cpv. 1 lett. b n. 2).
La possibilità di effettuare un calcolo forfettario agevola notevolmente i conteggi con i locatari e gli affittuari all’interno di un RCP. Grazie alla riduzione del 20 per cento i locatari e gli affittuari sono comunque tutelati da prezzi eccessivi. Viceversa, grazie alla possibilità tuttora esistente di addebitare i costi effettivi, i proprietari fondiari restano tutelati dalle spese non coperte.
1.2 Modifiche concernenti la promozione dell’esplorazione di serbatoi geotermici
I contributi per l’esplorazione sono stati introdotti nel quadro della Strategia energetica 2050 per ridurre i rischi geologici e, insieme alla garanzia per la geotermia, costituivano una fattispecie di promozione autonoma prevista dall’articolo 33 LEne. Ora anche questi contributi, come per le altre tecnologie, rappresentano dei contributi d’investimento (art. 27b cpv. 1 lett. a e b LEne). Di conseguenza i dettagli dei contributi per l’esplorazione, come per tutti gli altri contributi d’investimento, sono disciplinati dall’OPEn anziché dall’OEn.
Pertanto d’ora in poi l’OEn disciplina solamente le garanzie per la geotermia. Le modifiche nella sezione 1 del capitolo 5 e l’abrogazione dell’allegato 1 della presente revisione dell’OEn riflettono unicamente il trasferimento dei contributi per l’esplorazione nell’OPEn. Per la struttura materiale dei (nuovi) contributi d’investimento si rimanda al progetto di revisione dell’OPEn e al relativo rapporto esplicativo.
2. Ripercussioni finanziarie, sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Queste modifiche non hanno ripercussioni finanziarie né sul personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
3. Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società
La nuova normativa rende molto più attrattivi il consumo proprio e il raggruppamento ai fini del consumo proprio, il che favorirà una maggiore diffusione di queste soluzioni per l’utilizzo dell’elettricità prodotta negli impianti fotovoltaici. Ciò avrà effetti positivi sullo sviluppo degli impianti fotovoltaici e contribuirà al raggiungimento dell’auspicato potenziamento delle energie rinnovabili in Svizzera.
4. Rapporto con il diritto europeo
Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione sugli impegni della Svizzera in rapporto al diritto europeo.