Progetto
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine
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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 96d Lista d’attesa
1Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa secondo la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d’attesa.
3Se vi sono nuovamente risorse disponibili, si prendono dapprima in considerazione gli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o che hanno partecipato al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
Titolo dopo l’art. 96d
Sezione 3: Procedura di domanda
Inserire gli art. 96e e 96f dopo il titolo della sezione 3
Art. 96e Domanda
1La domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio va presentata all’organo d’esecuzione.
2Essa può essere presentata non prima di un anno dalla fine della durata della rimunerazione del finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o della rimunerazione per l’immissione di elettricità.
3È possibile presentare una domanda solamente per gli impianti:
a. già in esercizio; o
b. pronti alla realizzazione.
4Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 5.
Art. 96f Decisione
Se i requisiti per il diritto sono presumibilmente soddisfatti e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’organo d’esecuzione decide la concessione di un contributo alle spese d’esercizio e la data d’inizio della concessione del contributo.