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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine

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Titolo dopo l’art. 96f

Sezione 4: Esercizio in corso, esclusione e rinuncia

Inserire gli art. 96g–96j dopo il titolo della sezione 4

Art. 96g Versamento del contributo alle spese d’esercizio

1L’organo d’esecuzione versa trimestralmente il contributo alle spese d’esercizio.

2Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l’organo d’esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell’anno. Il saldo lo versa nel corso dell’anno successivo.

3Esso esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all’effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

4Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, esso fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.

Art. 96h Requisiti minimi

I requisiti minimi sono determinati nell’allegato 5.

Art. 96i Mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi Se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono o non sono più rispettati, si applica per analogia l’articolo 29.

Art. 96j Esclusione, rinuncia e nuova domanda

1L’organo d’esecuzione dispone l’esclusione di un impianto dalla concessione del contributo alle spese d’esercizio, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il contributo alle spese d’esercizio non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi (art. 29 cpv. 1);

b. non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 29 capoverso 3.

2La rinuncia al contributo alle spese d’esercizio è comunicata all’organo d’esecuzione rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un trimestre.

3Una nuova domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio può essere presentata in qualsiasi momento. Tuttavia il contributo alle spese d’esercizio è nuovamente concesso non prima di un anno dall’ultima esclusione o rinuncia.

Art. 98 cpv. 5 e 6

5In merito ai contributi alle spese d’esercizio esso pubblica i seguenti dati: