Progetto
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine
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4Una domanda di cui al capoverso 2 o 3 deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.5 o 2.6.
Art. 87s Gruppo di esperti per i progetti di prospezione e sfruttamento
1Per l’esame delle domande di contributi d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento l’UFE incarica un gruppo indipendente dal progetto composto di un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.
2Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.
Art. 87t Contratto e garanzia di principio
1Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l’allegato 2.5 per un contributo d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo.
2Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l’allegato 2.6 per la costruzione di un impianto geotermico e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:
a. l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento computabili;
b. l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;
c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
d. il piano di pagamento secondo l’articolo 87z;
e. il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio;
f. i parametri dei dati rilevanti ai fini della produzione oggetto della notifica di cui all’articolo 87w lettera d.
Art. 87u Rapporto finale della prospezione o dello sfruttamento
Dopo la conclusione di una prospezione o di uno sfruttamento deve essere presentato all’UFE un rapporto finale. Il contenuto del rapporto è disciplinato nel contratto di cui all’articolo 87t capoverso 1.
Art. 87v Notifica di messa in esercizio per gli impianti geotermici
1Dopo la messa in esercizio dell’impianto geotermico occorre presentare all’UFE una notifica di messa in esercizio.
2La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: