Progetto

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine

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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo dopo l’art. 87z

Sezione 4: Criteri di calcolo

Inserire gli art. 87zbise 87zterdopo il titolo della sezione 4

Art. 87zbisCosti d’investimento computabili

1Per il calcolo dei contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento sono computabili solamente i costi d’investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata del progetto. Si applica altresì per analogia l’articolo 61.

2Per i costi computabili degli impianti geotermici si applica l’articolo 61.

Art. 87zterCalcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo

caso

1Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. 3bisLEne), conformemente all’allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2Se il contributo d’investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto proporzionalmente.

Art. 89 cpv. 4

Abrogato

Art. 90 cpv. 2

2In qualità di costi di produzione sono altresì presi in considerazione i costi del capitale calcolatori. È determinante il tasso d’interesse calcolatorio secondo l’allegato 3. Gli ammortamenti vanno effettuati in linea di principio rispettando l’attuale prassi per l’impianto pertinente.