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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine
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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»
a. la data di messa in esercizio;
b. il verbale di collaudo;
c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.
Art. 87w Notifica di conclusione dei lavori per gli impianti geotermici
1Al più tardi sei anni dalla messa in esercizio dell’impianto geotermico occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.
2La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
b. un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili;
c. l’indicazione della produzione netta dei primi cinque anni d’esercizio;
d. tutti i dati rilevanti ai fini della produzione a partire dalla messa in esercizio.
Art. 87x Proroga dei termini
Su richiesta del richiedente, l’UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione del rapporto finale o della notifica di conclusione dei lavori, se:
a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e;
b. la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.
Art. 87y Determinazione definitiva del contributo d’investimento per gli
impianti geotermici
Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.
Art. 87z Versamento scaglionato del contributo d’investimento
1Il contributo d’investimento è versato in più tranche.
2L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nel contratto (art. 87t cpv. 1) o nella garanzia di principio (art. 87t cpv. 2).
3La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori. Se in virtù dell’articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l’articolo 87t capoverso 2.
4L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 87t capoverso 2.