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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine

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Art. 33 cpv. 3

3I gestori di impianti fotovoltaici ai quali è stata accordata una rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 LEne (rimunerazione unica elevata), non possono fare uso del consumo proprio secondo l’articolo 16 LEne per almeno 15 anni dalla messa in esercizio dell’impianto.

Art. 34a Restituzione dei contributi d’investimento per progetti di prospezione o sfruttamento

1Qualora un progetto di prospezione o sfruttamento sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l’UFE può disporre la restituzione parziale o totale dei contributi d’investimento versati.

2Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:

a. il tipo di utilizzazione previsto;

b. i rapporti di proprietà e i responsabili;

c. eventuali utili e il relativo ammontare.

Art. 35 Termine di attesa

1La durata minima durante la quale per un impianto non si possono chiedere altri contributi d’investimento è di:

a. 15 anni nel caso di IIR e forni per l’incenerimento di fanghi;

b. 10 anni nel caso di impianti di produzione di biogas e centrali elettriche a legna, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica.

2Se per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico o per l’ampliamento considerevole di un impianto fotovoltaico è stata accordata una rimunerazione unica elevata, prima che sia trascorso un anno dalla messa in esercizio di questo impianto o ampliamento non può essere messo in esercizio sullo stesso fondo un altro impianto fotovoltaico senza consumo proprio oppure un ampliamento considerevole di un tale impianto e per questo essere richiesta una rimunerazione unica elevata.

Art. 36 Dimensione minima per il versamento di una rimunerazione unica

Una rimunerazione unica viene versata per gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kW.

Art. 38 Rubrica e cpv. 1ter

Calcolo della rimunerazione unica e importi

1terPer gli impianti annessi o isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus.