Progetto
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine
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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»
c. che rientrano nel volume d’asta stabilito dal bando; e
d. per le quali entro il termine fissato dall’organo d’esecuzione è depositata una cauzione pari al 10 per cento dell’importo della rimunerazione unica previsto per l’intera potenza offerta.
Art. 46d Termine e notifica di messa in esercizio
1L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 18 mesi dopo che il rilascio dell’aggiudicazione è passato in giudicato.
2La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.
3La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.
4Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.
Art. 46e Ammontare definitivo della rimunerazione unica
1L’ammontare definitivo della rimunerazione unica è calcolato sulla base dei dati autenticati dell’impianto nell’ambito delle garanzie di origine e dell’offerta presentata.
2Se la potenza dell’impianto è superiore a quanto indicato nell’offerta, la rimunerazione unica è versata solamente per la potenza indicata nell’offerta.
3Se la potenza dell’impianto è inferiore a quanto indicato nell’offerta:
a. la rimunerazione unica è versata solamente per la potenza effettivamente installata;
b. la cauzione depositata è trattenuta in misura proporzionale alla differenza rispetto all’offerta.
Art. 46f Revoca dell’aggiudicazione e sanzione
1L’organo d’esecuzione revoca l’aggiudicazione e trattiene, interamente o parzialmente, la cauzione depositata, a titolo di sanzione a beneficio del Fondo per il supplemento rete se:
a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;
b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;
c. l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nell’offerta.
2L’organo d’esecuzione può trattenere, interamente o parzialmente, la cauzione depositata, a titolo di sanzione a beneficio del Fondo per il supplemento rete se entro tre mesi dalla messa in esercizio non è trasmessa la notifica di messa in esercizio.