Progetto
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine
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b. al 20 per cento dei costi d’investimento computabili con potenza superiore a 10 MW.
3Per gli impianti con una potenza da 1 a 10 MW le aliquote di cui al capoverso 2 sono ridotte in chiave lineare.
4Per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli è determinante la potenza dopo l’ampliamento o il rinnovamento.
5Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d’investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera.
Art. 49 cpv. 1
1Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto con il quale s’intende costruire, ampliare o rinnovare in misura considerevole un impianto idroelettrico con una potenza massima di 10 MW è la data di presentazione della domanda.
Art. 54 lett. a
Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:
a. l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento;
Art. 59 Determinazione definitiva del contributo d’investimento
Se al momento della notifica della produzione netta sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.
Art. 61 cpv. 4
4Se durante il periodo di concessione vengono effettuati investimenti per il rinnovamento, l’ampliamento o la sostituzione di un impianto esistente e il periodo di concessione restante dell’impianto è inferiore al periodo di utilizzazione medio ponderato in base all’investimento delle parti dell’impianto determinanti, si considerano i costi d’investimento computabili nel rapporto tra il periodo di concessione restante e il periodo di utilizzazione ponderato in base all’investimento a un tasso di sconto annuo pari al tasso d’interesse calcolatorio.
Art. 63 Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo
caso
1Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbisLEne), conformemente all’allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.
2Se il contributo d’investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto proporzionalmente.