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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine

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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 46g Versamento della rimunerazione unica e rimborso della cauzione

1La rimunerazione unica viene versata al più tardi tre mesi dalla ricezione della notifica completa di messa in esercizio.

2Se non è trattenuta interamente o parzialmente ai sensi degli articoli 46e o 46f la cauzione depositata è rimborsata unitamente al versamento della rimunerazione unica.

Art. 46h Pubblicazione relativa alle aste

In merito alle aste per la rimunerazione unica l’organo d’esecuzione pubblica i seguenti dati:

a. il termine di presentazione delle offerte;

b. il meccanismo dei prezzi;

c. il numero di offerte pervenute;

d. il quantitativo offerto in kW pervenuto;

e. il numero delle aggiudicazioni;

f. il numero di offerte escluse;

g. il quantitativo offerto in kW delle offerte escluse;

h. il valore massimo ammissibile dell’offerta;

i. il valore dell’offerta più bassa in franchi per kW;

j. il valore dell’offerta più alta in franchi per kW;

k. il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo in franchi per kW;

l. il valore più basso dell’offerta per la quale è stata rilasciata un’aggiudicazione in franchi per kW;

m. il valore più alto dell’offerta per la quale è stata rilasciata un’aggiudicazione in franchi per kW.

Art. 47 cpv. 2 lett. b

2Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se:

b. l’investimento ammonta ad almeno 20 ct./kWh rispetto alla produzione netta raggiunta mediamente in un anno negli ultimi cinque anni d’esercizio completi.

Art. 48 Aliquote

1Per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli il contributo d’investimento ammonta al 50 per cento dei costi d’investimento computabili.

2Per i rinnovamenti considerevoli il contributo d’investimento ammonta:

a. al 40 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW;