Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

a sostegno della liquidità siano esauriti e la FINMA abbia sfruttato gli strumenti a sua disposizione o questi non siano efficaci. In una situazione di questo tipo può rendersi necessario un aiuto statale per evitare notevoli danni all’economia svizzera e al sistema finanziario svizzero (cfr. art. 7 cpv. 1). Se, a seguito della valutazione effettuata dopo aver consultato la BNS, la FINMA giunge alla conclusione che vi è il timore fondato che una banca di rilevanza sistemica presenti un’eccedenza di debiti o abbia gravi problemi di liquidità, oppure che alla scadenza del termine fissato dalla FINMA questa non soddisfi le disposizioni sui fondi propri e quindi potrebbe essere necessario un aiuto statale, la FINMA deve informare immediatamente il DFF. Per consentire alle autorità di avere il tempo necessario per prepararsi e coordinare l’organizzazione della crisi, la FINMA deve trasmettere la comunicazione in una fase sufficientemente precoce della crisi bancaria. La FINMA e la BNS presentano al DFF ciascuna la loro valutazione della situazione di crisi. La FINMA valuta in particolare le problematiche identificate della SIB interessata mentre la BNS si concentra soprattutto sugli effetti di un dissesto sull’economia svizzera e sul sistema finanziario svizzero. La FINMA e la BNS effettuano una stima dei potenziali effetti che le opzioni di intervento potrebbero avere sulla banca così come sull’economia svizzera e sul sistema finanziario svizzero, inserendo sempre tra le opzioni anche la possibilità di rinunciare a misure di aiuto statali. Questo modo di procedere è inteso a valutare e sviluppare misure statali di vario tipo. Non appena il DFF giunge alla conclusione che è necessario un intervento statale, informa immediatamente il Consiglio federale e il Controllo federale delle finanze (CDF) così come, a seconda dell’urgenza dell’aiuto statale, anche la DelFin.

Articolo 12 Capitale di riserva

L’attuale articolo 12 LBCR sul capitale di riserva deve essere adeguato senza modifiche materiali alle disposizioni della revisione del diritto della società anonima in vigore dal 1° gennaio 2023, che non permettono più ad alcun istituto l’aumento autorizzato del capitale cui si fa riferimento nell’articolo 12 LBCR vigente. L’autorizzazione statutaria concessa al consiglio di amministrazione per procedere a un aumento di capitale trova la sua corrispondenza nel CO e ora ancora di più nelle nuove disposizioni sul margine di variazione del capitale (art. 653s– 653u CO) e in quelle sull’aumento ordinario del capitale. Dal momento che il margine di variazione del capitale oltre a un aumento di capitale consente anche una sua riduzione, tale disposizione si adatta solo in parte alle regole sul capitale di riserva di cui alla LBCR, perché queste naturalmente consentono soltanto un aumento di capitale (per favorire una migliore stabilità della banca). La presente modifica dell’articolo 12 tiene conto di queste circostanze.

Capoverso 1

Salvo esigui adattamenti linguistici, questo capoverso corrisponde alla versione attuale.

Capoversi 2 e 3

Prendendo a modello le disposizioni sul margine di variazione del capitale (art. 653u cpv. 2 e 4 CO), attraverso questi capoversi nella LBCR vengono inserite disposizioni dettagliate sui compiti del consiglio di amministrazione nel caso di un aumento del capitale azionario deciso da quest’ultimo.

Capoverso 4

Corrisponde esattamente all’attuale capoverso 2 e disciplina il ricorso al diritto di opzione.

Capoverso 5

Stabilisce, così come l’attuale capoverso 3, che per il resto sono applicabili le disposizioni del CO, che ora comprendono anche quelle sull’aumento ordinario del capitale e sul capitale di partecipazione.