Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
– Lettera a: l’attuale lettera a, indicante che le limitazioni temporali e inerenti all’ammontare
dell’aumento del capitale ai sensi delle precedenti disposizioni del CO non sono applicabili, con l’introduzione della nuova frase introduttiva diventa obsoleta. Le limitazioni citate sono ora riportate nelle disposizioni sul margine di variazione del capitale, che ai sensi della frase introduttiva alla LBCR in linea di principio non dovrebbero essere valide. Con la nuova lettera a, da adesso in avanti si esclude l’applicabilità dell’articolo 650 CO. La decisione dell’assemblea generale o l’autorizzazione del Consiglio federale sulla base degli statuti sono già disciplinate nel capoverso 1 per rispondere alle esigenze di costituire un capitale di riserva.
– Lettere b–d: corrispondono alle attuali lettere b–d. Alla lettera d è stato però eliminato il
riferimento all’articolo 656b capoverso 4 CO, perché nel frattempo il suo contenuto è stato modificato.
Articolo 13 Capitale convertibile
Capoversi 1 e 2
Dopo la revisione del diritto della società anonima, l’articolo 653 CO non si riferisce più all’aumento condizionale del capitale, bensì al capitale condizionale. Perciò nella LBCR, considerato anche il carattere del capitale specifico alla banca e la precedente formulazione, ora si deve utilizzare il termine capitale convertibile condizionale.
Capoverso 6
Dal 1° gennaio 2021 il blocco del registro menzionato ora nel secondo periodo non esiste più, perché l’articolo 162 dell’ordinanza del 17 ottobre 200767 sul registro di commercio è stato abrogato. Il secondo periodo può pertanto essere cancellato.
Capoverso 8
In questo capoverso è stata soltanto adeguata la terminologia al CO secondo la revisione del diritto della società anonima.
Articolo 14
Capoverso 6
Con effetto dal 1° gennaio 2021, in tedesco il termine utilizzato agli articoli 697a–697g CO per indicare la verifica speciale («Sonderprüfung») è stato sostituito con il termine «Sonderuntersuchung» ora utilizzato agli articoli 697c–697gbis. Nel capoverso 6, in tedesco è stato quindi necessario riformulare il rimando in tal senso.
Articolo 14b Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative
Capoversi 1–4
Dal 1° gennaio 2020, con la legge sugli istituti finanziari in attuazione delle disposizioni allora in vigore sulla trasparenza internazionale68 è stata introdotta la disposizione sull’obbligo di annunciare i titolari di buoni di partecipazione. Le azioni al portatore a cui fa riferimento nel frattempo in Svizzera sono state praticamente eliminate dalla legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale69. Ai sensi dell’articolo 622 capoverso 1bisCO sono previste soltanto due deroghe alla legge che ammettono il ricorso alle azioni al portatore: se la società
67 RS 221.411
68 Legge federale del 12.12.2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (progetto del GAFI, FF 2014 8377)
69 Legge federale del 21.6.2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (RU 2019 3161; FF 2019 275)