Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
è quotata in borsa o se le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili. In questi casi la legge federale sulle borse e la legge sui titoli contabili prevedono un obbligo di annunciare gli aventi economicamente diritto. Nel contempo è stato di conseguenza eliminato anche l’elenco dei titolari di azioni al portatore. Questo sarebbe stato lo strumento adeguato per registrare i titolari di buoni di partecipazione. Date le circostanze appare però sensato e necessario stabilire una regolamentazione separata all’interno della LBCR che, analogamente al precedente elenco dei titolari di azioni al portatore (disciplinato prima dell’1.5.2021 nell’art. 697i CO70), riporti i titolari di buoni di partecipazione e imponga a questi ultimi gli obblighi di annunciare e di aggiornare. Questo aspetto viene trattato nei capoversi 1–4.
Capoverso 5
In questo capoverso, analogamente all’articolo 697j CO, viene garantito che un titolare di buoni di partecipazione sia tenuto a comunicare l’avente o gli aventi economicamente diritto.
Capoverso 6
Questo capoverso riprende l’attuale capoverso 2.
Capoverso 7
Questo capoverso riprende il tenore di quello che era l’articolo 697l CO a cui fa riferimento oggi la disposizione, con le prescrizioni per l’elenco dei titolari di buoni di partecipazione e degli aventi economicamente diritto.
Capoverso 8
Questo capoverso riprende le disposizioni internazionali che prevedono la possibilità di accedere all’elenco in ogni momento ai sensi dell’articolo 697l capoverso 4 CO.
Articolo 26
Capoverso 1
Lettera h
Data la proposta di ampliamento dell’elenco di cui all’articolo 26 capoverso 1, è stata apportata una modifica formale alla lettera h.
Lettera i
Conformemente al diritto vigente, l’ammortamento di fondi propri di base supplementari è già citato tra le misure di protezione di cui all’articolo 26 ed è possibile anche in base all’organizzazione a livello contrattuale di questo strumento. La lettera i ha quindi un carattere dichiaratorio. Per motivi di trasparenza questo viene sottolineato anche nell’articolo 5a dell’ordinanza concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica71. Per spiegare in modo chiaro ai creditori i relativi strumenti di finanziamento, l’elenco non esaustivo delle misure di cui all’articolo 26 capoverso 1 è integrato di conseguenza.
70 RU 2015 1389; FF 2014 563
71 RS 952.3