Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
della massa. Il privilegio superiore accordato ai crediti secondo l’articolo 37 persegue l’obiettivo di incentivare gli investitori a finanziare il mutuatario malgrado si trovi in una fase critica. Ciò rientra anche nell’interesse pubblico e ha lo scopo di evitare, per quanto possibile, di dover ricorrere effettivamente a una garanzia in caso di dissesto concessa alla BNS dalla Confederazione per garantire la liquidità di una SIB.
Nell’ambito del fallimento di una banca i crediti da conti di libero passaggio e da conti del pilastro 3a fino a 100 000 franchi sono collocati come depositi privilegiati nella seconda classe di creditori. Data la struttura del privilegio nel fallimento di cui all’articolo 32h, i crediti dei conti di libero passaggio e del pilastro 3a di importo superiore a 100 000 franchi sono collocati nella terza classe di creditori e, nell’eventualità di un fallimento, sono soddisfatti successivamente rispetto ai crediti della BNS derivanti dai mutui a sostegno della liquidità (cfr. art. 32a e art. 51b). Se attraverso la massa fallimentare di una SIB a cui sono stati concessi mutui a sostegno della liquidità ai sensi del presente progetto non è possibile soddisfare i crediti ancora dovuti della BNS, gli averi di libero passaggio e del pilastro 3a che non rientrano nei depositi privilegiati non potranno essere pagati facendo ricorso alla massa fallimentare. Anche nel caso in cui i crediti della BNS possano essere completamente soddisfatti, a seconda dell’ammontare della massa fallimentare i crediti derivanti dagli averi di libero passaggio e del pilastro 3a potrebbero essere soddisfatti in misura minore data la struttura attuale del privilegio nel fallimento di cui all’articolo 32h. Per questi motivi prima della pubblicazione del messaggio dovrà essere verificato anche in che misura si possa adeguare la struttura del privilegio nel fallimento, in modo tale che gli averi di libero passaggio e del pilastro 3a siano maggiormente protetti in caso di fallimento di una SIB alla quale sono stati concessi mutui a sostegno della liquidità. Questo però in generale crea un conflitto tra l’obiettivo di protezione di questi averi di previdenza e quello di protezione della totalità dei contribuenti.
Articolo 32i Esercizio da parte della Banca nazionale del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto
Nel momento in cui viene esercitato il diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto o viene registrata una passività finanziaria, per poter effettuare il versamento alla BNS in linea di principio è necessario ottenere uno stanziamento del credito dall’Assemblea federale (credito a preventivo, cfr. art. 32b). Il termine previsto tra l’esercizio del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto e il pagamento effettivo è di cinque anni (cfr. art. 32j). La garanzia della Confederazione viene trattata come uno strumento finanziario conformemente allo standard IPSAS 41. La Confederazione deve pertanto registrare nel bilancio una passività finanziaria di importo corrispondente al rischio di insolvenza, da adeguare alla fine di ogni anno, anche se l’importo verrebbe presumibilmente contabilizzato come voce straordinaria. Quando il pagamento effettivo supera la passività finanziaria iscritta nel bilancio, il Parlamento deve approvare un credito a preventivo corrispondente.
Capoverso 1
Occorre garantire che la BNS abbia fatto valere interamente, nell’ambito della procedura di fallimento e comunque prima dell’esercizio del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto, tutti i crediti coperti da tale garanzia nonché gli interessi maturati e il premio di rischio e quello per la messa a disposizione della garanzia. Solo dal momento in cui la procedura di fallimento si è conclusa con decisione passata in giudicato, e quindi risulta una perdita definitiva per la BNS, la BNS stessa può esercitare il diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto.