Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica della legge sulle banche
garante secondo la legislazione penale. La funzione di garante si può desumere dalle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197477 sul diritto penale amministrativo.
Osservazioni preliminari relative al capo quattordicesimo a
Nel capo quattordicesimo a vengono sancite nella legge in particolare le basi e gli effetti legali riguardanti le disposizioni dell’ordinanza del 16 marzo 2023. Ciò garantisce la continuazione delle conseguenze legali derivanti dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto già concessi, nonché dalle ulteriori misure attuate a marzo 2023. Il progetto non produce alcun effetto sulle decisioni del Consiglio federale del 16 marzo 2023 e del 19 marzo 2023 nonché sulla decisione della DelFin del 19 marzo 2023. Occorre sottolineare che la durata dei mutui supplementari a sostegno della liquidità (cfr. art. 51b) è limitata al 31 dicembre 2027. Il Consiglio federale, inoltre, riceve il mandato legale di esaminare le disposizioni dell’ordinanza recepite nel presente capoverso della legge entro cinque anni dalla loro entrata in vigore (art. 51i). Questo dovrà presentare un rapporto in merito all’Assemblea federale e, in tale occasione, far presente l’eventuale necessità di abrogazioni o modifiche a livello di legge. Quindi, le disposizioni che al momento dell’esame risulteranno obsolete potranno essere abrogate.
Articolo 51a Campo di applicazione
Al presente articolo viene chiarito che il campo di applicazione del capo quattordicesimo a sono i mutui a sostegno della liquidità, le garanzie, le ulteriori misure e le transazioni relative alla fusione che sono stati eseguiti in virtù dell’ordinanza del 16 marzo 2023 nella versione del 19 marzo 202378.
Articolo 51b Mutui supplementari a sostegno della liquidità
La possibilità di concedere mutui supplementari a sostegno della liquidità erogati della BNS è stata introdotta a marzo 2023 come rete di sicurezza necessaria e attuabile in tempi particolarmente rapidi per sopperire alla carenze di liquidità di Credit Suisse. Di conseguenza, l’articolo 51b, in combinato disposto con l’ordinanza del 16 marzo 2023, viene emanato come soluzione transitoria da applicare finché non sarà conclusa l’analisi dei fatti79, decisa dal Consiglio federale il 29 marzo 2023, relativi all’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS e l’attuazione delle misure derivanti.
Alla luce di quanto precede, la validità della presente disposizione dovrà essere limitata, conformemente alla cifra III, all’articolo 51b capoversi 1–3 nonché all’articolo 51c decadranno al 31 dicembre 2027. Tale aspetto non influisce sui contratti in essere, sulla scadenza dei mutui supplementari a sostegno della liquidità in essere, sul privilegio nel fallimento ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF né sulle modalità di restituzione dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. Fatte salve le disposizioni abrogate, secondo l’articolo 32e il mutuatario deve rimborsare i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto prima degli eventuali mutui supplementari a sostegno della liquidità concessi ed erogati dalla BNS.
Capoverso 1
Si precisa che il Consiglio federale, d’intesa con la BNS, stabilisce l’importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la BNS può erogare per gruppo finanziario caso per caso. Per la definizione dell’importo dovranno essere effettuate segnatamente considera-
77 RS 313.0
78 RU 2023 136
79 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-94030.html