Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

coperto da una garanzia in caso di dissesto. Deve essere consentito alla società assuntrice o al successore in diritto di versare dividendi e tantièmes, restituire apporti di capitale oppure concedere o rimborsare mutui conformemente all’articolo 1 lettere a–c, anche se i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto non sono stati rimborsati integralmente.

Articolo 32g Riduzione dei rischi, sorveglianza e rapporti

Capoverso 1

La FINMA e la BNS, nell’ambito delle proprie competenze e per quanto possibile, provvedono a ridurre i rischi della Confederazione derivanti dalle garanzie in caso di dissesto. Ad esempio, gli importi erogati tramite un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto non possono essere superiori all’importo effettivamente necessario per la riuscita del risanamento e i mutui a sostegno della liquidità non devono rimanere in essere per un periodo più lungo del necessario.

Con la presente disposizione per quanto riguarda i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto alla FINMA vengono conferiti nuovi compiti rispetto a quelli attualmente sanciti dall’articolo 6 LFINMA. Un importante compito assegnato alla FINMA per ridurre il rischio per la Confederazione è il controllo del rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 32f o nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 37 (cfr. art. 32f). I mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sono crediti garantiti secondo l’articolo 30b capoverso 3 lettera b e in quanto tali non possono essere convertiti in capitale proprio nell’ambito di una procedura di risanamento secondo l’articolo 30b capoverso 1. Se a una SIB è stato erogato un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto, la FINMA, nell’ambito della sua attività di vigilanza, controlla in che modo la SIB utilizza questi mezzi liquidi.

Nella sua funzione di erogatore di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, anche la BNS deve ridurre per quanto possibile i rischi della Confederazione. In quanto parte del contratto relativo al mutuo la BNS può, ad esempio, fissare oneri e condizioni nel contratto, verificarne costantemente l’osservanza e, se necessario, richiedere informazioni al mutuatario. Tra questi possono rientrare l’acquisizione e la trasmissione di informazioni importanti del mutuatario per la Confederazione o la considerazione dei rischi di quest’ultima nell’assegnazione di mutui (ad es. in caso di erogazione scaglionata) e nella disdetta di contratti di mutuo (ad es. in caso di rimborso scaglionato).

La BNS tiene conto della riduzione dei rischi a favore della Confederazione non solo per i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, ma anche per altri mutui che la BNS ha concesso alla banca. Questo significa, ad esempio, che nel caso in cui la BNS disdica un contratto relativo a mutui straordinari o supplementari a sostegno alla liquidità durante il periodo di validità di un contratto riguardante mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, la SIB dovrebbe comunque rimborsare dapprima i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. Se dopo la concessione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto la BNS volesse adeguare le condizioni degli altri mutui a sostegno della liquidità, essa dovrebbe considerare anche le conseguenze di questi adeguamenti sui rischi per la Confederazione. Ad esempio, secondo il principio della sussidiarietà, le condizioni dei mutui straordinari a sostegno della liquidità (come quelle sullo scarto di garanzia, «haircut») non possono essere adeguate in modo da richiedere un rimborso anticipato dei mutui straordinari a sostegno della liquidità rispetto ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto.

Per una riduzione effettiva dei rischi è necessaria una stretta collaborazione tra la FINMA e la BNS (ad es. nel definire l’ammontare e la ripartizione temporale dei singoli mutui a sostegno