Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

della liquidità) e in caso di necessità la BNS può anche rilevare direttamente informazioni dal mutuatario. Segnatamente nel caso delle SIB con una struttura organizzativa complessa, prima di decidere la concessione di un mutuo è necessario ponderare con attenzione tutti i fattori rilevanti in modo tale che il privilegio nel fallimento della Confederazione non venga pregiudicato (cfr. commento all’art. 32a cpv. 1).

Capoverso 2

Nel quadro della vigilanza corrente, la FINMA controlla in che modo sono utilizzati i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto tenendo conto degli obblighi che il mutuatario è tenuto a rispettare ai sensi dell’articolo 32f e ne fa rapporto al DFF almeno mensilmente. Oltre a misure previste dal diritto in materia di vigilanza, la violazione degli obblighi potrebbe comportare un perseguimento penale secondo l’articolo 46 capoverso 1 lettera d.

Articolo 32h Privilegio nel fallimento per crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto

Capoversi 1 e 2

Il privilegio nel fallimento di cui all’articolo 32h è un elemento centrale dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto erogati a una SIB ai sensi del presente progetto.

Per ridurre il rischio della Confederazione, la normativa prevede l’introduzione di un privilegio nel fallimento a favore dei crediti della BNS e della Confederazione. Il privilegio nel fallimento si applica ai crediti connessi a mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto concessa dalla Confederazione. Analogamente al privilegio dei depositi, sancito dal 2011 sia nella LBCR che nella LEF, per garantire la consistenza del privilegio dei crediti specifici delle banche, tale privilegio è integrato sia nelle attuali classi fallimentari della LEF che nella LBCR. Esso è strutturato in modo tale che, in caso di fallimento, i crediti della BNS nei confronti del mutuatario derivanti dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto concessa dalla Confederazione, ivi compresi gli interessi e i crediti derivanti dai premi maturati, siano soddisfatti prioritariamente. Nell’articolo 219 capoverso 4 LEF, questi crediti sono collocati, nell’ordine, dopo i debiti della massa, i salari dei lavoratori, i contributi alle assicurazioni sociali, i depositi privilegiati e i crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità compresi gli interessi maturati (art. 51b cpv. 4), ma prima di tutti gli altri crediti (cfr. art. 220 cpv. 1 LEF). Spetta alla BNS far valere i crediti per l’intera durata della procedura di fallimento. Viene inoltre chiarito che i creditori all’interno della seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF nonché i crediti della BNS derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità sono soddisfatti prima dei crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto.

Nel quadro dell’articolo 219 capoverso 4 LEF, un privilegio nel fallimento a favore della BNS per i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto può ridurre, nell’ambito di una procedura di fallimento, la quota dei crediti soddisfatti nella terza classe. Dato che però la liquidità fornita al mutuatario favorisce notevolmente la riuscita del risanamento della SIB, accordare tale privilegio rientra nell’interesse di tutti i creditori e può contribuire in modo significativo a evitare un fallimento.

Accordando esplicitamente tale privilegio ai crediti della BNS e della Confederazione in conformità a quanto disposto dal progetto, essi non rientrano più nel campo di applicazione dell’articolo 37, il quale privilegia gli impegni assunti in seguito all’adozione di misure di protezione della FINMA o nell’ambito di un’eventuale procedura di risanamento, considerandoli debiti