Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica della legge sulle banche
zioni legate ai rischi. Nello specifico nel bilancio del mutuatario – oltre alle garanzie già utilizzate per la concessione di ELA – devono essere presenti sufficienti attivi altamente redditizi, che possono essere utilizzati come «sicurezze in senso lato» a copertura dei crediti della BNS in caso di fallimento del mutuatario, anche qualora, a causa di ostacoli legali o di altro tipo, non siano valutati come sicurezze immediatamente trasferibili. Inoltre, il confronto con la BNS è volto a far sì che vengano prese in considerazione anche eventuali riflessioni di natura politico-monetaria.
Capoverso 2
La BNS può definire condizioni per l’erogazione dei mutui supplementari a sostegno della liquidità. Nei limiti dell’importo massimo stabilito secondo il capoverso 1, la BNS può anche concedere mutui supplementari distinti a sostegno della liquidità a più unità facenti parte del medesimo gruppo finanziario.
Capoverso 3
Gli articoli 32a capoverso 3, 32c capoversi 3 e 6, 32f nonché 51e capoverso 1 in materia di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto si applicano per analogia nel caso in cui la BNS conceda un mutuo supplementare a sostegno della liquidità.
Capoverso 4
Il privilegio nel fallimento è un elemento centrale dei mutui supplementari a sostegno della liquidità.
Per ridurre il rischio della BNS, la normativa prevede l’introduzione di un privilegio nel fallimento a favore di quest’ultima. Esso viene applicato soltanto ai crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità compresi gli interessi maturati. È integrato nelle classi fallimentari disciplinate nella LEF e strutturato in modo tale che i crediti della BNS nei confronti del mutuatario derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità siano soddisfatti prioritariamente. Nell’articolo 219 capoverso 4 LEF, questi crediti sono collocati, nell’ordine, dopo i debiti della massa, i salari dei lavoratori, i contributi alle assicurazioni sociali e i depositi privilegiati, ma prima di tutti gli altri crediti. Si precisa inoltre che i creditori all’interno della seconda classe di cui all’articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF devono essere soddisfatti prima dei crediti della BNS derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità.
Nel quadro dell’articolo 219 capoverso 4 LEF, un privilegio nel fallimento a favore della BNS per i mutui supplementari a sostegno della liquidità può ridurre, nell’ambito di una procedura di fallimento, la quota dei crediti soddisfatti nella terza classe. Dato che però la liquidità fornita al mutuatario favorisce notevolmente la riuscita del risanamento della SIB, accordare tale privilegio rientra nell’interesse di tutti i creditori e può contribuire in modo significativo a evitare un fallimento (cfr. n. 5.3).
Per quanto riguarda l’ulteriore verifica della struttura del privilegio nel fallimento si rimanda al commento all’articolo 32h.
Articolo 51c Relazione tra i mutui supplementari a sostegno della liquidità e i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto
I mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto della Confederazione devono obbligatoriamente essere concessi a titolo sussidiario rispetto ad altre misure a disposizione delle SIB per la garanzia della liquidità. Soltanto quando il mutuatario e il gruppo finanziario hanno esaurito i mutui straordinari e supplementari a sostegno della liquidità, è possibile erogare i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. Non è tuttavia necessario che siano esaurite segnatamente le giacenze di liquidità che, in base alle limitazioni previste dal diritto in materia di vigilanza, non possono essere impiegate in altro modo o sono presenti in altri enti giuridici del gruppo finanziario, ma che, in base alle stesse