Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica della legge sulle banche
effettivamente concessi o meno – il quale è tenuto a pagare l’importo corrispondente nel momento in cui diviene esigibile. A tale proposito è irrilevante che il pagamento di questi costi aggiuntivi sia stato anticipato dalla Confederazione, dalla FINMA o dalla BNS e che i costi vengano fatturati al mutuatario solo in seguito. Nel caso della FINMA, in particolare, questa disposizione stabilisce l’addebito dei costi derivanti dalle prestazioni di terzi indipendentemente dalle competenze già assegnate dalla LFINMA per la nomina dell’incaricato dell’inchiesta e di quello della verifica.
Articolo 32d Contratti
La concessione di una garanzia in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità presuppone la conclusione di un contratto tra la Confederazione e la BNS che definisca, in particolare, i dettagli concernenti la garanzia della Confederazione, le condizioni per l’esercizio del diritto al pagamento della garanzia da parte della BNS, l’importo della garanzia in caso di dissesto, il premio di rischio e il premio per la messa a disposizione nonché l’estinzione del contratto.
Inoltre, per la concessione dei mutui a sostegno della liquidità viene concluso un contratto tra la BNS e il mutuatario che disciplini segnatamente l’ammontare del limite di credito, le modalità di rimborso, compresi gli interessi, il premio di rischio e quello per la messa a disposizione, nonché le modalità di collaborazione e di disdetta.
Articolo 32e Rimborso
Occorre assicurare che il mutuatario rimborsi alla BNS prioritariamente i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. Finché questi mutui non vengono rimborsati per intero, il mutuatario non può procedere al rimborso di mutui straordinari e supplementari a sostegno della liquidità (art. 51b) che la BNS gli ha concesso. La procedura da seguire vale a livello del singolo ente giuridico e non dipende dalla durata di validità dell’articolo 51b. Il rimborso anticipato dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto si basa sulla logica secondo cui, al fine di ridurre i rischi dell’ente pubblico, si devono rimborsare dapprima i mutui a sostegno della liquidità di questo tipo e solo successivamente quelli coperti in parte da garanzie proprie della banca. In questo modo si tiene conto della sussidiarietà dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto rispetto ai mutui straordinari o supplementari a sostegno della liquidità erogati dalla BNS. È fatto salvo il caso in cui, a seguito di cambiamenti del mercato (ovvero una modifica del valore degli attivi forniti come garanzia), non sussistono più garanzie sufficienti per i mutui straordinari o supplementari a sostegno della liquidità esistenti. In questa circostanza, tuttavia, il credito derivante da questi mutui può essere rimborsato soltanto in misura pari alle garanzie mancanti. Ad esempio, se è stato concesso un mutuo straordinario a sostegno della liquidità di 100 che richiede una garanzia di 110, e il valore di quest’ultima è sceso da 110 a 100 a seguito di cambiamenti del mercato, il mutuatario può rimborsare anticipatamente alla BNS soltanto un importo pari a 10 del mutuo straordinario a sostegno della liquidità. In casi motivati, previo consenso della Confederazione, il mutuatario può anche rimborsare anticipatamente un mutuo straordinario o supplementare a sostegno della liquidità.
Articolo 32f Obblighi del mutuatario derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto
Capoverso 1
Per ridurre il rischio della Confederazione e dare la priorità al rimborso dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, durante il periodo di validità del contratto e fintantoché – anche se tale contratto viene rescisso – il mutuo a garanzia della