Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
liquidità non è ancora stato rimborsato dal mutuatario e gli interessi e i premi non sono ancora stati pagati, il mutuatario non può effettuare pagamenti a favore del proprietario che dovrebbero essere sostenuti dalla BNS (e in definitiva dalla Confederazione). In questo modo si assicura che la liquidità garantita dalla Confederazione non sia utilizzata dal mutuatario e dalle filiali cui è legato direttamente o indirettamente per versare dividendi o tantièmes all’interno o all’esterno del gruppo, restituire apporti di capitale oppure concedere o rimborsare mutui al proprietario. Questa disposizione non si applica ai contratti relativi a mutui conclusi con i proprietari in qualità di clienti nell’ambito della normale attività della banca. In particolare si parte dal presupposto che il mutuatario durante il periodo di concessione di una garanzia in caso di dissesto non rimborsi anticipatamente i fondi propri di base supplementari ancora disponibili e i fondi propri complementari. Rimangono inoltre esclusi i casi in cui, secondo la FINMA, vi sono motivazioni straordinarie alla base di questo tipo di rimborso, segnatamente quando questo si rende necessario per motivi di risanamento.
Capoverso 2
Gli obblighi di pagamento di interessi e di ammortamento derivanti da operazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c sorti prima della conclusione di un contratto relativo a un mutuo a sostegno della liquidità possono continuare a essere adempiuti.
Capoverso 3
La durata di applicazione del capoverso 3 dipende dal capoverso 1. Al mutuatario e alle società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente non è consentito compiere atti che possano ritardare o compromettere il rimborso dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto e il pagamento integrale degli interessi e dei premi. Tra questi atti possono rientrare le ristrutturazioni previste dal diritto societario o le fusioni. Si può pensare anche alla conclusione di nuove operazioni (inclusa l’offerta di nuovi prodotti), atti che accrescerebbero eccessivamente il profilo di rischio del mutuatario o delle società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente. Tuttavia, anche dopo la concessione del mutuo il mutuatario ha la facoltà di ristrutturare o cedere attivi in caso di necessità e ai sensi del diritto vigente. Tra gli atti che possono ripercuotersi negativamente sul rimborso del mutuo e quindi accrescere il rischio per la Confederazione si può citare anche il versamento di retribuzioni variabili contrariamente alle misure stabilite dal Consiglio federale (cfr. art. 10a). Allo stesso modo, per la durata della garanzia in caso di dissesto, la banca dovrebbe in linea di principio rinunciare a rimborsare volontariamente eventuali fondi propri di base supplementari ancora disponibili e fondi propri complementari. Nel caso in cui, in base ai piani, la banca debba procedere a uno di questi rimborsi, la FINMA nell’ambito della sua normale attività di vigilanza dovrà discutere insieme alla banca gli effetti di tale operazione sui mutui a sostegno della liquidità. Se il rimborso dovesse modificare il profilo di rischio della Confederazione, la FINMA ai sensi dell’articolo 32g è tenuta a valutare ed eventualmente imporre misure di contenimento del rischio per la Confederazione. Durante il periodo in cui si avvale dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, il mutuatario non può nemmeno astenersi dal compiere atti che sarebbero utili ai fini del rimborso di questi mutui e del pagamento integrale degli interessi e dei premi. Ad esempio, il rimborso tempestivo dei mutui, laddove consentito dall’attività commerciale, o una garanzia adeguata dei rischi della banca permetterebbero di ridurre il rischio per la Confederazione.
Capoverso 4
Il capoverso 4 disciplina il caso di un’acquisizione del mutuatario o del gruppo finanziario fintantoché il mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto non è rimborsato. Si vuole evitare che, in caso di scioglimento integrale del mutuatario o del gruppo finanziario mediante incorporazione in un’unità della società terza assuntrice, i divieti di cui al capoverso 1 rimangano in vigore fino al rimborso integrale del mutuo a sostegno della liquidità