Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

Capoverso 2

Il contratto relativo alla garanzia in caso di dissesto e, all’occorrenza, altri accordi stipulati tra la BNS e la Confederazione definiscono eventuali ulteriori condizioni per la richiesta. L’estinzione del credito derivante dalla garanzia in caso di dissesto avviene presentando l’attestato di carenza dei beni definitivo ed è circoscritta all’ammontare del credito accertato mediante l’attestato. La BNS fornisce prove dettagliate in merito al relativo calcolo.

Articolo 32j Esigibilità dei crediti coperti

Il credito derivante da una perdita definitiva della BNS connessa ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto diventa esigibile cinque anni dopo la conclusione della procedura di fallimento con decisione passata in giudicato. Si considera tale il giorno della decisione finale della FINMA in merito al fallimento. Questo termine permette alla Confederazione di eseguire i processi amministrativi e parlamentari necessari al versamento della somma fatta valere dalla BNS. Ciò comprende segnatamente l’autorizzazione di un credito a preventivo (art. 30 LFC) e il reperimento dei fondi necessari.

Articolo 32k Scambio di informazioni e trattamento dei dati

Capoverso 1

Lo scambio di informazioni tra DFF, FINMA e BNS è importante, perché permette a queste autorità di disporre di elementi obiettivi indispensabili per prendere le decisioni necessarie nei relativi ambiti di competenza per quanto concerne i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. Alla luce di ciò, lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte deve essere garantito al fine di poter concedere, gestire, sorvegliare, verificare e liquidare i mutui a sostegno della liquidità e le garanzie in caso di dissesto. Lo scambio deve riguardare, ad esempio, tutte le informazioni e tutti i dati sulla SIB interessata di cui dispongono la FINMA o la BNS e di cui necessita la Confederazione per poter effettuare una valutazione adeguata della liquidità e della capitalizzazione della SIB in questione come pure una valutazione e una verifica del rischio derivante dalla garanzia in caso di dissesto da accordare. Lo scambio comprende anche informazioni non disponibili pubblicamente concernenti, ad esempio, le transazioni di finanziamento, la situazione finanziaria e di rischio della SIB, la pianificazione finanziaria prevista per la durata del mutuo a sostegno della liquidità verso la BNS in essere o per la durata della garanzia in caso di dissesto e sulle posizioni di rischio materiali aperte di tutti gli enti giuridici della SIB. La disposizione comprende anche informazioni e documenti relativi a fatti verificatisi prima di un’eventuale concessione dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto (p. es. fatti concernenti l’entità e la modalità dei mutui straordinari e supplementari a sostegno della liquidità concessi dalla BNS), se tali informazioni e documenti sono necessari per l’esecuzione. Per la valutazione della situazione deve essere possibile anche lo scambio di informazioni relative alle garanzie utilizzate o utilizzabili dalla SIB nel quadro degli strumenti della BNS e di informazioni concernenti il monitoraggio del mercato. Durante il periodo di validità della garanzia in caso di dissesto le autorità coinvolte non possono formularsi reciprocamente riserve in merito al mantenimento del segreto, segnatamente del segreto d’ufficio, bancario o fiscale. Lo scambio delle informazioni non è da considerarsi come un atto una tantum compiuto al momento della concessione da parte della Confederazione alla BNS della garanzia in caso di dissesto, ma deve avere luogo segnatamente anche durante il periodo di validità della garanzia in caso di dissesto e nel quadro di un’eventuale procedura di fallimento.