Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

Capoverso 2

In vista della concessione nonché della gestione, della sorveglianza, della verifica e della liquidazione di mutui a sostegno della liquidità e garanzie in caso di dissesto, il DFF è autorizzato a richiedere alla FINMA e alla BNS tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare il rischio per le finanze della Confederazione e decidere se e in che misura potranno essere impiegati mezzi pubblici (cfr. art. 32a cpv. 3). Prima di concedere un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto e fino all’estinzione di tale garanzia il DFF deve ricevere quelle informazioni che consentono di prendere decisioni informate e in modo tempestivo. Tra queste rientrano, ad esempio, le informazioni supplementari che servono al DFF per comprendere le valutazioni della FINMA e della BNS e valutare in modo autonomo la situazione, i rischi e le opzioni di intervento. Queste informazioni possono comprendere anche il piano di risanamento e documenti collegati come la pianificazione d’emergenza. Il DFF inoltra al CDF le informazioni e i documenti che quest’ultimo necessita nel suo ruolo di organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione (art. 1 della legge del 28 giugno 196775 sul Controllo delle finanze) e nell’ambito dei suoi processi di verifica per poter valutare i mutui a sostegno della liquidità, le garanzie in caso di dissesto e i relativi impegni finanziari della Confederazione. Dal capoverso 2 è esclusa la richiesta di perizie di terzi da parte della FINMA e della BNS.

Capoverso 3

Questo capoverso stabilisce che il trattamento delle informazioni non limitato alle autorità di cui al capoverso 1, ma che si estende anche al CDF e, in caso di necessità, ai terzi cui si fa capo per l’esecuzione delle disposizioni (p. es. incaricato del risanamento, consulenti esterni). Con tale disposizione si intende segnatamente garantire l’esistenza di un’adeguata base giuridica per il trattamento, ad esempio associando e scambiando dati personali e dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 25 settembre 202076 sulla protezione dei dati, i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi della LOGA e di altre informazioni. Le informazioni necessarie per l’esecuzione delle disposizioni devono riguardare la concessione, la gestione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. Tra queste rientrano segnatamente anche le informazioni relative alle garanzie di tutti gli strumenti della BNS utilizzati dalla SIB. Ai fini della valutazione dei rischi possono essere necessarie anche informazioni concernenti il mercato.

Articolo 46 capoverso 1 lettera d

Capoverso 1 lettera d

Il reato inserito è paragonabile a quello definito nelle attuali disposizioni penali della LBCR, se si considera il modo in cui è commesso e il bene giuridico protetto. Per analogia al menzionato diritto penale accessorio previsto dalla LBCR, è giustificato configurare la violazione intenzionale degli obblighi di cui all’articolo 32f perseguibile d’ufficio e come reato punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Le persone che dispongono pagamenti o decisioni secondo l’articolo 32f capoverso 1 lettere a–c o capoverso 3, nonostante dovrebbero impedirle in base alla loro posizione a livello organizzativo all’interno della banca, commettono un’omissione e si trovano in una funzione di

75 RS 614.0

76 RS 235.1