Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica della legge sulle banche
delle offerte pubbliche di acquisto emanate in virtù della LlnFi. Alla luce di questo contesto, nelle situazioni corrispondenti in via eccezionale è fatto salvo il ricorso diretto al Tribunale amministrativo federale (invece che alla FINMA, cfr. commento all’art. 141 cpv. 1bisLlnFi).
Articolo 141
Capoverso 1
Per ragioni di chiarezza, al capoverso 1 il termine per i ricorsi disciplinato al capoverso 2 è spostato a dieci giorni.
Capoverso 1bis
Dati i compiti legali della FINMA è possibile che il suo consiglio di amministrazione, nell’ambito di un «affare di grande portata» di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA, si trovi a giudicare sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza un’OPA che riguarda gli assoggettati e in seguito tuttavia a dover emettere una sentenza riguardo a un ricorso in materia di OPA contro una decisione della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Allo stesso modo è ipotizzabile anche che una decisione della Commissione sia impugnata dinanzi alla FINMA e che l’impugnazione della procedura in materia di OPA richieda una decisione conformemente all’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA. In questi casi eccezionali il Tribunale amministrativo federale deve esercitare i compiti della FINMA come prima istanza di ricorso e la FINMA è tenuta a trasmettere il ricorso senza indugio al Tribunale amministrativo federale. Il nuovo articolo 141 capoverso 1bisLlnFi disciplina le condizioni per la competenza come prima istanza di ricorso del Tribunale amministrativo federale e il termine entro il quale è possibile presentare un ricorso diretto a quest’ultimo. Per motivi di coerenza e di pari trattamento, in questi casi il termine per la presentazione del ricorso al Tribunale amministrativo federale è di cinque giorni di borsa, ovvero lo stesso termine che altrimenti si applica per l’impugnazione di una decisione della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto presso la FINMA. L’articolo 141 capoverso 3 LlnFi sancisce che alle procedure in materia di OPA dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini. Questo a prescindere dal fatto che il Tribunale amministrativo federale operi come prima istanza di ricorso o emetta un giudizio su una decisione della FINMA come seconda istanza di ricorso. Se si verifica un caso di applicazione secondo il capoverso 1bis, la FINMA informa di conseguenza la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e le parti. La Commissione quindi trasmette i propri atti non alla FINMA, bensì al Tribunale amministrativo federale. Nella sua decisione emanata in relazione a una decisione secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA, la Commissione dovrà formulare un rimedio giuridico conformemente ai capoversi 1bise 2.
Per interporre ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale come prima istanza di ricorso, al fine di tutelare la possibilità di una doppia istanza deve essere consentito appellarsi al Tribunale federale.
Capoverso 2
In base al nuovo capoverso 1bisviene chiarito che i ricorsi di cui all’articolo 141 LInFi non hanno effetto sospensivo.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per le banche di rilevanza sistemica
Attraverso i mutui a sostegno della liquidità della BNS garantiti dalla Confederazione, una SIB domiciliata in Svizzera può ottenere mezzi liquidi rapidamente e in via sussidiaria nel caso in cui, in una situazione di crisi, ne dovesse avere necessità per un risanamento della stessa