Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

Articolo 52a

Nel quadro del rapporto pubblicato il 16 dicembre 2022, il Consiglio federale ha esaminato la modifica del 15 giugno 2018 della legge sulle banche rispetto agli obiettivi in materia di vigilanza dei mercati finanziari secondo la LFINMA. L’articolo 52a può quindi essere abrogato.

4.2 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

Articolo 46

Capoverso 2 lettera f

Le sentenze del Tribunale amministrativo federale in materia di offerte pubbliche di acquisto in generale non possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Con la modifica saranno fatti salvi i casi in cui il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato quale prima istanza di ricorso conformemente all’aggiunta all’articolo 83 lettera u della legge del 17 giugno 200581 sul Tribunale federale (LTF) nonché all’articolo 140 capoverso 1 e all’articolo 141 capoverso 1bisLlnFi. Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 3 LlnFi, alle procedure in materia di OPA dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini. Lo stesso dovrà valere anche per la procedura dinanzi al Tribunale federale nel caso in cui si tratti di ricorsi contro sentenze del Tribunale amministrativo federale presentati in virtù dell’articolo 141 capoverso 1bisLlnFi (cfr. commento all’art. 141 cpv. 1bis LlnFi). L’articolo 46 capoverso 2 LTF è quindi integrato con una nuova lettera f. Per ragioni di chiarezza, inoltre, è stato inserito un rimando all’articolo 83 lettera u LTF.

Articolo 83

Lettera u

Poiché, in determinati casi, il Tribunale amministrativo federale deve fungere da prima istanza di ricorso secondo l’articolo 141 capoverso 1bisLlnFi nell’ambito del diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto e anche in questi casi deve essere mantenuta la possibilità di impugnazione dinanzi a una seconda istanza di ricorso, nell’articolo 83 lettera u LTF è prevista una specifica deroga al principio di non impugnabilità nel caso delle OPA.

Articolo 100

Capoverso 2 lettera e

Il termine per i ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni della FINMA è di dieci giorni. Questo termine vale anche per i ricorsi al Tribunale federale contro sentenze del Tribunale amministrativo federale che sono state pronunciate da quest’ultimo quale prima istanza di ricorso in virtù dell’articolo 141 capoverso 1bisLlnFi. L’articolo 100 capoverso 2 LTF è stato quindi integrato con una nuova lettera e.

81 RS 173.110