Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

nel caso di una SIB attiva a livello internazionale) senza interruzioni. Tuttavia, nella pratica, in questi casi non può essere del tutto esclusa una temporanea interruzione delle funzioni di rilevanza sistemica della SIB. A seconda del caso specifico, per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica potrebbe essere necessario un mutuo a sostegno della liquidità.

Pertanto il fallimento di una SIB da un lato aumenta il rischio di interruzione delle funzioni di rilevanza sistemica e – in particolare nel caso delle SIB attive a livello internazionale – si ripercuoterebbe negativamente anche sui clienti e sui creditori delle banche, nonché su una buona fetta dei clienti esteri del «wealth management», con conseguenze negative a lungo termine per la piazza finanziaria svizzera e l’economia svizzera. Subito dopo il fallimento, i clienti non possono più disporre liberamente dei loro patrimoni depositati presso le unità della banca fallite. Inoltre subiranno delle perdite sui loro depositi non garantiti. Le perdite effettive potranno essere stabilite soltanto una volta conclusa la procedura di fallimento (che può durare oltre dieci anni). Inoltre i clienti possono disporre solo gradualmente degli investimenti scorporabili (depositi di titoli).

Data la struttura del privilegio nel fallimento di cui all’articolo 32h, i crediti dei conti di libero passaggio e del pilastro 3a di importo superiore a 100 000 franchi sono collocati nella terza classe di creditori e sono soddisfatti dopo i crediti della BNS derivanti dai mutui a sostegno della liquidità (cfr. art. 32a e art. 51b). A seconda dell’ammontare dei crediti ancora dovuti alla BNS e della massa fallimentare, in base all’attuale struttura del privilegio nel fallimento di cui all’articolo 32h, vi è la possibilità che i creditori con averi di libero passaggio e del pilastro 3a subiscano delle perdite sulla quota degli averi che supera il limite di 100 000 franchi. In base all’età della persona assicurata, quindi, il fallimento potrebbe comportare la perdita delle prestazioni previdenziali o la necessità di fare ricorso a prestazioni complementari. Nei casi più estremi, dunque, questo potrebbe comportare situazioni di povertà in età avanzata, con i relativi costi per il settore pubblico. In generale, questo crea un conflitto tra l’obiettivo di protezione di questi averi di previdenza e quello di protezione della totalità dei contribuenti. Per evitare che, data l’attuale struttura del privilegio nel fallimento, vi siano perdite sugli averi di libero passaggio e del pilastro 3a in caso di fallimento di una SIB a cui sono stati concessi mutui a sostegno della liquidità, prima della pubblicazione del messaggio deve essere verificata la struttura del privilegio nel fallimento.

5.4 Ripercussioni per la BNS

Il progetto prevede che la BNS – entro la fine del 2027 – possa fornire a una SIB sostegni alla liquidità sotto forma di mutui supplementari a sostegno della liquidità e – senza scadenze – mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. I mutui supplementari a sostegno della liquidità sono privilegiati nel fallimento del mutuatario. Non si può però escludere che al termine di una procedura di fallimento rimangano dei crediti non soddisfatti. In questi casi, quindi, dal momento che non vi è una garanzia della Confederazione, la BNS potrebbe subire delle perdite se ha erogato mutui supplementari a sostegno della liquidità. Il risultato d’esercizio della BNS si ridurrebbe quindi in misura pari alle eventuali perdite e questo comporterebbe una riduzione della riserva di distribuzione della BNS utilizzata per le distribuzioni alla Confederazione e ai Cantoni. Ciononostante, l’importo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità, determinato in maniera prudenziale rispetto agli attivi del mutuatario, e il privilegio nel fallimento, in base al quale i crediti della BNS derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità in caso di fallimento vengono pagati prima ancora di eventuali suoi crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, assicurano un rischio di insolvenza estremamente limitato.

Una volta esauriti i mutui supplementari a sostegno della liquidità, la BNS, se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 32a, può concedere mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto della Confederazione, anch’essi privilegiati nel fallimento. Dal