Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
SIB, per la continuazione della propria attività secondo l’articolo 51d o per il fallimento con mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica.
Già soltanto il fatto che esista la possibilità di ottenere mutui supplementari a sostegno della liquidità e mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto può avere effetti preventivi sul mercato e, all’occorrenza, evitare un assalto alle banche da parte dei depositanti. Il rafforzamento o la creazione di questi strumenti può creare fiducia negli investitori e nella clientela e contribuire a far sì che anche durante una crisi questi mantengano o avviino relazioni commerciali con la banca interessata. Allo stesso tempo, nel caso di una SIB attiva a livello internazionale, si rafforza la fiducia delle autorità di vigilanza estere riguardo alla sua capacità di risanamento e di continuazione dell’attività. In questo modo si riduce il rischio che tali autorità impongano requisiti regolamentari più rigidi agli enti giuridici della G-SIB domiciliata nel loro Paese o limitino la possibilità di trasferire capitali e liquidità («ring fencing»).
La concessione di mutui a sostegno della liquidità da parte delle banche centrali (come crediti ELA o PLB) rientra tra gli strumenti standard adottati a livello internazionale per la gestione delle crisi (cfr. diritto comparato al n. 2). Il presente progetto intende quindi ridurre eventuali distorsioni della concorrenza a spese delle SIB svizzere attive a livello internazionale e a equiparare queste ultime alle loro concorrenti straniere sulle principali piazze finanziarie.
La possibilità di ottenere mutui supplementari a sostegno della liquidità o mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto può comportare incentivi inappropriati («moral hazard»). Questi possono provocare comportamenti irresponsabili da parte della banca che vanno contro l’interesse pubblico e quindi comportare nuovi rischi o aumentare quelli già esistenti. Occorre tuttavia precisare che le banche e le SIB in particolare, a differenza delle imprese non regolamentate non possono decidere liberamente l’ammontare delle proprie riserve di liquidità, ma sono vincolate al rispetto delle disposizioni dell’OLiq. I comportamenti rischiosi sono disincentivati, da un lato, attraverso l’imposizione di esigenze in materia di liquidità maggiori per le SIB, così come disposto nell’ambito della normativa entrata in vigore il 1° luglio 2022, e di supplementi in materia di liquidità specifici all’istituto definiti per le SIB nel caso in cui i rischi siano maggiori. Dall’altro, gli incentivi inappropriati sono contrastati attraverso misure dirette contro le persone e le banche.
Tra queste l’addebito alla banca dei costi derivanti dalla concessione di una garanzia in caso di dissesto da parte della Confederazione e dalla concessione di mutui a sostegno della liquidità da parte della BNS (art. 32c). Per l’intero periodo di validità della garanzia in caso di dissesto della Confederazione l’istituto interessato dovrà corrispondere alla Confederazione un premio per la messa a disposizione, i cui dettagli sono stabiliti caso per caso. Sul mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto il mutuatario deve versare alla Confederazione e alla BNS un premio di rischio e alla BNS interessi a un tasso adeguato. I premi di rischio vengono stabiliti caso per caso a seconda dei rischi per la Confederazione e la BNS. L’istituto interessato è tenuto al versamento dei costi per i premi di rischio e per gli interessi soltanto fin quando è in essere il mutuo. Per l’istituto interessato, quindi, segnatamente i premi dovrebbero costituire un incentivo funzionale. Da un lato i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto dovrebbero avere un costo maggiore rispetto alle alternative disponibili sul mercato normalmente utilizzate per ottenere liquidità, in modo tale da tenere conto del principio di sussidiarietà alla base di questa misura. L’istituto quindi dovrebbe essere spinto a fare il meno possibile ricorso a questi mutui a sostegno della liquidità oppure a rimborsarli quanto prima. Dall’altro, però, i premi non dovrebbero mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi principali per i quali è stata pensata la misura, ovvero la riuscita del risanamento dell’istituto, la continuazione dell’attività secondo l’articolo 51d o una liquidazione con mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica, imponendo costi supplementari elevati per l’istituto che si trova in una situazione di crisi.