Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

Articolo 51f Deroghe alla legge sulla fusione

Capoverso 1

Per facilitare un’acquisizione della banca secondo la LFus e per ragioni di urgenza, in casi specifici sono previste alcune agevolazioni. Ad esempio, l’esecuzione di una transazione non richiede una decisione dell’assemblea generale delle società partecipanti se la FINMA acconsente alla transazione.

Inoltre, se la transazione avviene d’intesa con la FINMA, non si applicano le seguenti disposizioni: l’esigenza di stilare un conto intermedio e un rapporto scritto sulla fusione (art. 11 e 14 LFus), la verifica del contratto di fusione e del rapporto di fusione da parte di un perito revisore (art. 15 LFus) e il diritto di consultazione dei soci (art. 16 LFus).

D’intesa con la FINMA, è possibile altresì derogare a ulteriori requisiti della LFus relativi alle transazioni se le circostanze particolari lo esigono. Queste ultime sussistono segnatamente quando l’urgenza e la necessità impongono un’acquisizione rapida per evitare un grave pregiudizio all’economia svizzera e al sistema finanziario svizzero. In questo caso, al fine di valutare la fattibilità, la FINMA consulta previamente le autorità cantonali del registro di commercio interessate e l’Ufficio federale del registro di commercio.

Capoverso 2

La FINMA prende atto dell’esito della consultazione di cui al capoverso 1. La competenza decisionale spetta alla FINMA.

Articolo 51g Garanzia a copertura delle perdite

Capoverso 1

Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui la Confederazione può stipulare una garanzia a copertura delle perdite. Tale garanzia può essere stipulata soltanto nel quadro di una transazione eseguita secondo la LFus tra due banche di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica secondo l’articolo 7 e che sono attive a livello internazionale. Inoltre, la garanzia può essere concessa solo alla banca assuntrice per assicurare la copertura delle perdite che potrebbe subire con la liquidazione degli attivi della banca assunta. La garanzia permette di tutelare la banca assuntrice nell’eventualità in cui realizza un portafoglio di attivi della banca assunta subendo perdite definitive. La definizione di «perdite definitive» deve essere disciplinata nel contratto di cui al capoverso 4. Inoltre gli attivi da liquidare della banca assunta devono essere riportati in modo chiaro e preciso in una panoramica. Anche questa panoramica è parte integrante del contratto.

Capoverso 2

Per la concessione della garanzia deve essere chiesto un credito d’impegno secondo l’articolo 28 LFC. Per quanto riguarda lo stanziamento del credito si rimanda al commento all’articolo 32b. Una garanzia a copertura delle perdite non può superare l’importo di 9 miliardi di franchi.

Capoverso 3

L’esercizio del diritto al pagamento della garanzia è subordinato a severe condizioni, che devono essere soddisfatte cumulativamente prima che la Confederazione adempia gli impegni previsti dal contratto di garanzia. In primo luogo, gli attivi da liquidare in base al contratto devono essere stati realizzati definitivamente (lett. a). Soltanto allora si potrà determinare se la banca assuntrice di cui al capoverso 1 ha subito perdite con la liquidazione degli attivi e in che misura. In secondo luogo, se intende richiedere il pagamento della garanzia, la banca assun-