Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
trice è obbligata a sostenere le perdite definitive subite con la realizzazione degli attivi da liquidare fino a un importo di 5 miliardi di franchi (lett. b). Solo in seguito, e se le perdite definitive superano l’importo di 5 miliardi di franchi, si potrà richiedere il versamento da parte della Confederazione della garanzia a copertura delle perdite. Spetterà alla FINMA sorvegliare l’adempimento delle condizioni di cui alle lettere a e b (lett. c). Sempre la FINMA confermerà alla Confederazione che, da un lato, sono state coperte le perdite definitive di 5 miliardi di franchi subite dalla banca assuntrice con la liquidazione degli attivi realizzati e, dall’altro, che nonostante questa copertura le perdite definitive di cui alla lettera b non sono state assorbite interamente. Di conseguenza, ne risulta una perdita residua definitiva che dovrà essere coperta con la garanzia della Confederazione. La FINMA confermerà alla Confederazione anche questa fattispecie. Infine la FINMA dovrà anche assicurare che la valutazione della garanzia a copertura delle perdite secondo gli IFRS («International Financial Reporting Standards») sia adeguata in relazione alle finanze della Confederazione alla data di riferimento del bilancio del 31.12 o alle date di riferimento aggiuntive richieste dalla Confederazione e ne fa rapporto alla Confederazione.
Capoverso 4
La Confederazione e la banca assuntrice concludono un contratto concernente la concessione e il pagamento della garanzia a copertura delle perdite. Così come per i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, per i quali l’assunzione dei costi è disciplinata all’articolo 32c, la Confederazione per fornire la garanzia a copertura delle perdite sostiene dei costi che devono essere coperti. Tra questi rientrano in particolare i costi della Confederazione per la strutturazione, la messa a disposizione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione della garanzia. Questi costi devono poter essere addebitati, interamente o parzialmente, al beneficiario della garanzia e i dettagli devono essere disciplinati a livello contrattuale.
Capoverso 5
In molti casi la trasmissione di informazioni e documenti relativi alle banche coinvolte è ostacolata da obblighi contrattuali o legali di mantenimento del segreto. Affinché la Confederazione e i terzi cui fa capo quest’ultima abbiano a disposizione le informazioni e i documenti rilevanti di cui hanno bisogno, è quindi necessario che in una legge siano esclusi gli obblighi contrattuali e legali di mantenimento del segreto. L’obbligo di trasmettere le informazioni e mettere a disposizione i documenti, compresi tutti i contratti e le chiusure contabili, si applica esclusivamente all’attività da svolgere ai sensi del presente articolo.
Articolo 51h Scambio di informazioni
Lo scambio di informazioni tra le autorità secondo l’articolo 32k si applica per analogia alle disposizioni del capo quattordicesimo a. Questo scambio di informazioni è indispensabile in particolare per quanto riguarda i mutui a sostegno della liquidità e le garanzie disciplinati nel presente capo. Lo scambio è disciplinato all’articolo 6 dell’ordinanza del 16 marzo 2023.
Articolo 51i Esame del presente capo
Il Consiglio federale riceverà il mandato legale di esaminare le disposizioni dell’ordinanza recepite nel capo quattordicesimo a entro cinque anni dall’entrata in vigore. Questo dovrà presentare un rapporto in merito all’Assemblea federale e in tale occasione far presente l’eventuale necessità di abrogazioni o modifiche a livello di legge. Quindi, le disposizioni che al momento dell’esame risulteranno obsolete potranno essere abrogate. Potrebbe essere questo il caso, ad esempio, dell’articolo 51f, qualora venisse conclusa la transazione ai sensi della LFus tra Credit Suisse e UBS.