Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

4.3 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento

Articolo 219

Capoverso 4 Seconda classe lettera g

Il capoverso 4 rimane invariato. Riguardo alla lettera g si rimanda ai commenti all’articolo 32h e all’articolo 51b capoverso 4.

Articolo 220

Capoverso 1

Per il presente capoverso si rimanda ai commenti all’articolo 32h e all’articolo 51b capoverso 4. Viene chiarito che i creditori all’interno della seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF sono soddisfatti prima dei crediti della BNS derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità compresi gli interessi maturati e dei crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, ivi compresi gli interessi maturati e i premi (art. 219 cpv. 4 lett. g D-LEF).

4.4 Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari

Articolo 19 Responsabilità

Capoverso 1

All’interno di questo capoverso viene inserito il rimando all’integrazione del capoverso 3.

Capoverso 2

Il capoverso 2 rimane invariato.

Capoverso 3

Il consiglio di amministrazione della FINMA decide, tra le altre cose, in merito agli affari di grande portata (art. 9 cpv. 1 lett. b LFINMA). Se sulla base di decisioni del consiglio di amministrazione in merito ad affari di grande portata vengono avanzate pretese contro la FINMA concernenti la responsabilità dello Stato, il consiglio di amministrazione essendo preimplicato è soggetto all’obbligo di ricusazione. Tale obbligo di ricusazione si estende a tutti i collaboratori subordinati al consiglio di amministrazione della FINMA, quindi all’intera FINMA. Deve essere quindi prevista un’autorità di riserva per questi casi. Data la pregressa esperienza nella valutazione delle pretese concernenti la responsabilità della Stato avanzate contro la Confederazione, sarà il DFF a dover decidere in merito in quanto autorità di riserva idonea.

4.5 Legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria

Articolo 140

Capoverso 1

La FINMA esercita la vigilanza sugli assoggettati ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari. Allo stesso tempo è anche l’istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione