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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 50 Disposizione transitoria relativa all’obbligo di annuncio delle persone

giuridiche di diritto svizzero

1 Le persone giuridiche di diritto svizzero sono tenute a effettuare l’annuncio richiesto dall’articolo 18 entro un mese dalla prima modifica dell’iscrizione nel registro di commercio successiva all’entrata in vigore della presente legge, ma al più tardi entro i termini previsti dai capoversi 2 e 3.

2 Le persone giuridiche i cui aventi economicamente diritto sono tutti iscritti nel registro di commercio in qualità di socio o di organo sono tenute a effettuare l’annuncio richiesto dall’articolo 18 al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

3 Le altre persone giuridiche sono tenute a effettuare l’annuncio richiesto al più tardi entro la scadenza dei seguenti termini:

a. per le società anonime tenute a far verificare mediante revisione ordinaria la loro contabilità da un ufficio di revisione, tre mesi;

b. per le altre società tenute a far verificare mediante revisione ordinaria la loro contabilità da un ufficio di revisione, quattro mesi;

c. per le società anonime che non soddisfano le condizioni della revisione ordinaria, cinque mesi;

d. per le altre società che non soddisfano le condizioni della revisione limitata e per le altre persone giuridiche, sei mesi.

Art. 51 Disposizione transitoria relativa all’informazione delle autorità del

registro di commercio

1 Se una persona giuridica di diritto svizzero modifica un’iscrizione nel registro di commercio, le autorità del registro di commercio richiamano l’attenzione sul suo obbligo di annuncio in virtù dell’articolo 18 e seguenti e dell’articolo 50. La modifica dell’iscrizione nel registro di commercio è successivamente notificata all’autorità che tiene il registro.

2 Alla scadenza del termine di un mese previsto dall’articolo 50 capoverso 1, ma al più presto sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’autorità che tiene il registro verifica se la persona giuridica ha ottemperato al suo obbligo di annuncio. In caso contrario, la diffida di adempierlo indicando le conseguenze di un mancato rispetto dell’obbligo di annuncio.

Art. 52 Disposizione transitoria relativa all’obbligo di annuncio degli enti

giuridici esteri

Agli enti giuridici di diritto estero è concesso un termine di sei mesi per effettuare l’annuncio richiesto dall’articolo 18.

Art. 53 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.