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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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loro dalla presente legge. Le autorità possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l’adempimento di tali compiti.

2 Le autorità federali competenti possono scambiarsi le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla legislazione sul riciclaggio di denaro. Le autorità possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l’adempimento di tali compiti.

3 Se l’autorità di controllo ne fa richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono trasmetterle i dati necessari all’adempimento dei propri compiti. Tali dati includono in particolare informazioni finanziarie, nonché altri dati degni di particolare protezione, ivi compresi i dati relativi ad azioni o a sanzioni amministrative o penali o i dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbrica o i dati risultanti da una profilazione, nonché i dati acquisiti nell’ambito di procedimenti penali, penali amministrativi o amministrativi, ivi compresi i dati acquisiti nei procedimenti pendenti.

Art. 40 Assistenza amministrativa internazionale

1 L’autorità di controllo può richiedere ad autorità estere che esercitano funzioni equivalenti di trasmetterle le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge.

2 Può comunicare alle autorità estere, d’ufficio o su richiesta di queste ultime, informazioni non accessibili al pubblico e dati personali, ivi compresi i dati relativi ad azioni o a sanzioni amministrative o penali e i dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche, se:

a. le informazioni sono utilizzate esclusivamente per l’esecuzione delle leggi sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto o sono comunicate a tale scopo ad altre autorità o altri organi o ai tribunali;

b. le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale;

c. le disposizioni applicabili alla pubblicità dei procedimenti e all’informazione del pubblico su tali procedimenti sono fatte salve.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 41 Violazione degli obblighi di annuncio o di collaborazione

1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. viola l’obbligo di annuncio di cui all’articolo 10, 11, 13 o 14;

b. fornisce false indicazioni all’autorità che tiene il registro o all’autorità di controllo;

c. omette un annuncio al registro (art. 18, 19 e 21).

2 Chi ha agito per negligenza nei casi previsti dal capoverso 1 lettera b, è punito con la multa sino a 150 000 franchi.