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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 11a cpv. 1, 2, 3 e 4
1 Se l’Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP59, l’autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.
2 Se da quest’analisi risulta che in una transazione o in una relazione d’affari sono o sono stati coinvolti, oltre all’autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari o altri consulenti, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chiunque opera in qualità di avvocato o notaio è tenuto a trasmettere informazioni soltanto alle condizioni dell’articolo 9 capoverso 2.
3 L’Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari e ai consulenti di cui ai capoversi 1–2bis un termine per la consegna delle informazioni.
4 Il divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoversi 1 e 5 si applica per analogia agli intermediari finanziari e ai consulenti che ricevono una richiesta dell’Ufficio di comunicazione in virtù del capoverso 2 o 2bis.
Art. 12, frase introduttiva e lett. d
La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari e dei consulenti compete:
d. agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per i consulenti.
Art. 12a Disposizioni di coordinamento in materia di vigilanza
1 Chi, in veste di intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 2, è sottoposto a un’autorità di vigilanza istituita da una legge speciale ed esercita anche un’attività di consulente è sottoposto alla vigilanza di tale autorità per l’insieme delle sue attività.
2 Chi è affiliato a un organismo di autodisciplina riconosciuto per la sua attività di intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 3 ed esercita anche un’attività di consulente è sottoposto alla vigilanza di questo organismo di autodisciplina per quanto concerne l’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2.
3 Gli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera abis, che sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell’articolo 43a LFINMA60, sono assoggettati per l’insieme delle loro attività alla vigilanza dell’organismo di vigilanza competente per quanto concerne l’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2.
59 RS 311.0
60 RS 956.1