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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 14 cpv. 1, nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. a–d (concerne soltanto il testo
tedesco)
1 Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 e i consulenti devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2 Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 o i consulenti hanno diritto all’affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a–d Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva
1 Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 sezione 1 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d’ordinanza:
Titolo dopo l’art. 17
Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti
Inserire prima dell’art. 18
Art. 17a Modalità di adempimento degli obblighi di diligenza
1 Gli obblighi di diligenza secondo le sezioni 1 e 1b del capitolo 2 sono concretizzati per via d’ordinanza:
a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3;
b. dal Consiglio federale, per i consulenti.
2 Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Possono riconoscere un’autodisciplina; tengono conto in particolare dei regolamenti degli organismi di autodisciplina.
Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 3 e 4
1 La FINMA ha i seguenti compiti nell’ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti:
d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano rispettare i loro regolamenti e gli obblighi derivanti dalla presente legge e applica le misure previste dall’articolo 19;
3 e 4Abrogati