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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»
d. il nome, il cognome, la data di nascita, la cittadinanza e lo Stato di residenza delle persone fisiche che controllano in ultima istanza l’ente, la società di persone o il trust in questione.
4 Se l’atto di trust designa categorie di beneficiari, il trustee determina i criteri che permettono di stabilire la qualità di beneficiario.
5 Il trustee documenta queste informazioni e le tiene a disposizione in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. Verifica periodicamente l’esattezza, la completezza e l’attualità delle informazioni richieste e, se necessario, le aggiorna.
6 Il trustee conserva queste informazioni per cinque anni dopo la cessazione delle sue funzioni.
Capitolo 3: Disposizioni semplificate per determinate categorie di enti
Art. 17
Il Consiglio federale può prevedere disposizioni di accertamento e di verifica semplificate o introdurre una procedura di annuncio semplificata per determinate categorie di enti, al fine di tenere conto dei rischi limitati che tali enti presentano in materia di trasparenza in considerazione della loro forma giuridica, della loro struttura o delle disposizioni giuridiche a loro applicabili.
Capitolo 4: Registro degli aventi economicamente diritto
Sezione 1: Iscrizione, modifica e cancellazione
Art. 18 Annuncio
1 L’ente deve annunciare al registro l’identità dei suoi aventi economicamente diritto nonché la natura e l’estensione del controllo da questi esercitato.
2 Se l’ente è controllato in parte da una società quotata, annuncia questo fatto insieme alle informazioni raccolte in virtù dell’articolo 6 capoverso 3.
3 Se l’ente non è riuscito ad accertare l’avente economicamente diritto né a verificarne l’identità e la qualità di avente economicamente diritto, in particolare perché le persone tenute a collaborare non hanno ottemperato ai loro obblighi, deve annotarlo e annunciare tutte le informazioni rilevanti di cui dispone, ivi compreso il nome del membro superiore dell’organo direttivo.
4 L’annuncio deve essere effettuato entro un mese dall’iscrizione dell’ente nel registro di commercio oppure, nel caso di un ente di diritto estero, dal suo assoggettamento alla presente legge.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di annuncio. Può obbligare l’ente a trasmettere i documenti giustificativi. Determina il contenuto delle informazioni che devono essere annunciate relativamente alla natura e all’estensione del controllo esercitato dall’avente economicamente diritto.