Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
Misure di diligenza
In generale, i consulenti saranno tenuti a rispettare obblighi di diligenza analoghi a quelli imposti agli intermediari finanziari. Conformemente a un approccio basato sul rischio, il contenuto e la portata di tali obblighi sono stati adeguati in modo da tenere conto dei rischi specifici (elevati o deboli) associati a un’attività specifica.
Il punto di partenza per i consulenti consiste nell’identificazione del cliente, ossia della persona destinataria dei servizi da essi offerti. Quest’obbligo deriva in larga misura dalle normative vigenti applicabili alla professione di avvocato (p. es. per prevenire i conflitti di interesse) o notaio146. In linea di massima, esso troverà applicazione qualora un consulente accetti di svolgere un’attività assoggettata alla LRD, ad esempio nel caso in cui un fornitore di servizi si offra di agire in qualità di «nominee» di una società, al posto dell’azionista.
Nel caso in cui il cliente sia una società, una fondazione o un’altra struttura giuridica, il consulente dovrà identificare anche l’avente economicamente diritto, ossia la persona fisica che in ultima istanza controlla tale società o struttura.
Infine, il consulente deve identificare l’oggetto e lo scopo della transazione per la quale presta i propri servizi. Ad esempio, deve ragionevolmente comprendere lo scopo per cui viene costituita una nuova struttura giuridica o le modalità di strutturazione di una transazione commerciale.
Ulteriori misure di diligenza sono necessarie nel caso in cui il profilo di rischio del cliente o della transazione sia particolarmente elevato. Ad esempio, se il cliente è una PEP o un soggetto prossimo a una PEP, potrebbe essere necessario che il consulente si informi anche sulla provenienza dei valori patrimoniali oggetto della transazione o richieda ulteriori chiarimenti in merito allo scopo della transazione auspicata.
I risultati delle misure adottate dal consulente ai fini dell’adempimento degli obblighi di diligenza devono essere adeguatamente documentati.
Inoltre, il consulente deve adottare le misure organizzative necessarie a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o la violazione delle misure basate sulla LEmb. Si tratta principalmente di analizzare i rischi legati alla propria attività e adottare le misure interne necessarie contro tali rischi, ivi incluso in materia di controllo o di formazione.
I suddetti obblighi di diligenza sono in linea di principio desunti dalle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari. Tuttavia, tali obblighi saranno adattati per tener conto delle attività specifiche esercitate dai consulenti (soprattutto perché questi non sono direttamente coinvolti nella transazione finanziaria). La nuova normativa prevede quindi una delega al Consiglio federale, a cui spetta il compito di precisare i diversi obblighi, secondo un approccio basato sul rischio. L’ordinanza definirà in particolare un regime di diligenza semplificato, che prevede la possibilità di limitare le misure di diligenza necessarie in funzione del profilo di rischio del cliente e della transazione. Nel caso, ad esempio, di un cliente che è una società quotata in borsa sottoposta a obblighi di informazione prudenziali, possono essere giustificati controlli meno estesi. Nel caso di un cliente ben radicato localmente, con una reputazione economica irreprensibile e attivo in un settore che non è associato a rischi elevati di corruzione o di riciclaggio di denaro, i rischi insiti dovrebbero essere generalmente molto contenuti, soprattutto se il servizio richiesto ha chiaramente un obiettivo economico comprensibile (p. es. creazione di una succursale della panetteria locale in un comune vicino). Per contro, nel caso di un cliente proveniente da uno Stato noto per la sua
146 Cfr. p. es. art. 37 cpv. 2 loi sur le notariat del 15 dic. 2004 del Cantone VS; art. 39 loi sur le notariat del 29 giu. 2004 del Cantone VD; art. 14 loi sur le notariat del 25 nov. 1988 del Cantone GE; art. 34 loi sur le notariat del 22 nov. 2005 del Cantone BE; art. 56 loi sur le notariat del 20 set.1967 del Cantone FR; art. 30 Beurkundungsgesetz del 3 giu. 1946 del Cantone ZG; art. 13 Notariatsverordnung del 23 nov. 1960 del Cantone ZH; art. 29 e 34 Notariatsordnung del 28 dic. 1911 del Cantone AG.