Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
L’OAD eserciterà la vigilanza sui propri membri e potrà adottare le misure amministrative necessarie al ripristino della situazione conforme, ad esempio quando un membro non tiene i suoi registri in modo appropriato o non ha proceduto in maniera corretta errata identificazione dei clienti. In presenza di violazioni gravi o reiterate, è possibile segnalare il caso al DFF ai fini dell’adozione di opportune misure sanzionatorie (cfr. art. 19 cpv. 7 AP-LRD e n. 3.1.2.2).
La vigilanza nei confronti degli avvocati assoggettati alla LLCA sarà integrata nel regime di vigilanza esistente. Le autorità cantonali di sorveglianza saranno quindi incaricate di verificare il rispetto delle norme professionali degli avvocati in materia di lotta contra il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Esse potranno adottare misure disciplinari nei confronti degli avvocati inadempienti. Onde garantire la parità di trattamento, tali misure saranno allineate a quelle previste dalla LRD.
3.1.2.2 Revisione del sistema delle sanzioni pronunciate dagli OAD
La proposta di normativa mira a fornire una base legale formale alle sanzioni pronunciate nei confronti degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD e a rivedere e rafforzare di conseguenza il sistema di vigilanza degli OAD.
La prima misura consiste nel definire una base legale adeguata per le norme attuative degli obblighi di diligenza adottati dagli OAD. Trattandosi di norme di diritto pubblico, l’articolo 25 della LRD non è sufficiente in tal senso. Verrà pertanto introdotta una nuova disposizione che delegherà la facoltà di attuare gli obblighi di diligenza definiti dalla LRD alla FINMA e al Consiglio federale. Su tale base, la FINMA potrà riconoscere i regolamenti emanati dagli OAD quale attuazione degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD, mentre il Consiglio federale potrà emanare disposizioni analoghe nei confronti dei consulenti.
La seconda misura mira a fornire un quadro adeguato alla vigilanza esercitata dagli OAD, introducendo nella legge la possibilità di avviare procedimenti formali, l’obbligo di collaborazione delle parti interessate e il diritto dell’OAD di incaricare uno specialista esterno. Queste procedure, ora rientranti nel diritto amministrativo, saranno quindi rafforzate e armonizzate, contribuendo a ridurre il rischio di «concorrenza negativa» tra gli OAD.
La terza misura è volta a definire il tipo di provvedimenti che possono essere adottati dagli OAD. Essi non potranno più comminare sanzioni pecuniarie, ma potranno adottare misure amministrative finalizzate al rispetto o al ripristino della situazione conforme. Questa prima fase dovrebbe aver luogo sistematicamente: in caso di violazione, l’OAD impartisce al suo affiliato un congruo termine per il ripristino della situazione conforme (secondo il modello degli organismi di vigilanza, cfr. art. 43b cpv. 2 LFINMA), adottando le misure del caso. Se le circostanze lo giustificano tenuto conto della particolare gravità o del reiterarsi dell’infrazione, l’OAD informerà il DFF. Quest’ultimo può avviare un’indagine e, al termine della stessa, comminare una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione degli obblighi previsti dal capitolo 2 della LRD. Si tratterà in questo caso di una sanzione amministrativa di natura penale a carico dell’intermediario finanziario, anche qualora l’intermediario sia una persona giuridica147.
3.1.2.3 Abolizione del valore soglia per il commercio di beni immobili, metalli preziosi e pietre preziose
Le misure proposte mirano a impedire che il settore immobiliare svizzero venga utilizzato a fini di riciclaggio di denaro. A tale proposito, l’avamprogetto prevede l’introduzione di obblighi di diligenza nell’ambito della consulenza legale e aziendale, in particolare nell’acquisto e nella vendita di immobili (cfr. n. 3.1.2.1), l’iscrizione nel registro degli aventi economicamente diritto delle imprese straniere proprietarie di beni immobili in Svizzera (cfr. n. 3.1.1.2) e la modifica, da 100 000 a zero
147 In merito alla nozione, cfr. rapporto del CF sulle sanzioni, pag. 11.