Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
in materia di riciclaggio di denaro, indipendentemente dalla loro appartenenza a un determinato gruppo professionale.
Campo di applicazione
Chiunque eserciti a titolo professionale una delle specifiche attività elencate nell’avamprogetto per i propri clienti è un «consulente» ai sensi della nuova normativa e deve a tale titolo ottemperare agli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Se un avvocato sottoposto alla LLCA esercita tali attività, si applica il regime speciale previsto dalla LLCA. Più precisamente, sono pertanto ormai assoggettate le seguenti categorie:
a) Consulente legale o consulente contabile
Coloro che forniscono consulenza legale e contabile si trovano in una posizione particolare sotto il profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro. Da un lato, possono disporre di informazioni particolarmente rilevanti per identificare lo scopo e l’avente economicamente diritto di una struttura giuridica. Dall’altro, sono particolarmente esposte al rischio che i servizi prestati vengano utilizzati, anche a loro insaputa, per scopi di criminalità finanziaria, ad esempio per conferire una parvenza di legittimità a una società o a un’operazione. Determinati servizi di consulenza legale e di consulenza contabile alle società saranno pertanto assoggettati alla normativa qualora vengano prestati a titolo professionale in relazione a determinate operazioni identificate come a rischio elevato: si tratta, secondo l’avamprogetto di legge, principalmente di operazioni immobiliari, nonché di transazioni legate alla costituzione, alla trasformazione o alla vendita di una società. Tali attività non presuppongono l’esistenza di un potere di disposizione sui valori patrimoniali del cliente e non corrispondono al concetto di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD. Esse sono solitamente esercitate da professionisti del settore legale, non necessariamente iscritti nel registro cantonale degli avvocati e assoggettati alla LLCA, nonché da avvocati, revisori dei conti, contabili o altri professionisti che operano presso trust o altre imprese analoghe.
b) Fornitore di servizi specializzati per le società
Oltre alla consulenza legale e contabile, alcune attività relative alla costituzione o all’amministrazione di strutture giuridiche saranno in generale assoggettate alla LRD in considerazione dei rischi elevati di riciclaggio di denaro associati a tali attività (p. es. servizi amministrativi legati alla gestione di un trust o messa a disposizione di un indirizzo postale per una società). Chiunque si presti, a titolo professionale, a domiciliare una società, una fondazione o un trust, a fornire assistenza nella costituzione di una società, una fondazione o un trust o ad agire in qualità di azionista fiduciario di una società è tenuto a rispettare i medesimi obblighi di diligenza.
c) Avvocati assoggettati alla LLCA per alcuni specifici mandati di consulenza
Parallelamente all’introduzione dello status di consulente ai sensi della LRD, la LLCA includerà nuove norme specifiche per la professione di avvocato. Il regime previsto dalla LLCA sarà in gran parte allineato a quello della LRD, pur tenendo conto delle peculiarità dell’avvocatura per quanto concerne la protezione del segreto professionale e l’organizzazione della vigilanza. L’adozione di specifiche norme è, secondo il Consiglio federale, motivata dalla necessità di prendere in considerazione il ruolo degli avvocati nell’amministrazione della giustizia e nella protezione dello Stato di diritto.
Si noti che l’applicazione delle norme che disciplinano i consulenti ai sensi della LRD, nonché delle norme speciali della LLCA, è subordinata a quelle che regolano l’attività di intermediario finanziario. In altre parole, le nuove disposizioni si applicano solo alle attività che non rientrano ancora nell’attività di intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD. L’avvocato o il notaio che gestisce i fondi del proprio cliente opera quindi in qualità di intermediario finanziario e rimane sottoposto alle norme applicabili in materia.