Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

organizzativi, da adottare secondo un approccio basato sul rischio, sarà garantito dalle autorità di vigilanza ai sensi della LRD.

Il riferimento della LRD alla LEmb consentirà inoltre di tenere in considerazione la revisione delle Raccomandazioni 1 e 2 del GAFI dell’ottobre 2020, volta a potenziare gli strumenti di lotta contro il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Conformemente alla Raccomandazione 1 riveduta e alla sua nota interpretativa, le istituzioni finanziarie e le altre professioni designate sono tenute a identificare e valutare i rischi di violazione, mancata applicazione ed elusione delle sanzioni finanziarie mirate a contrastare il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa (cfr. Raccomandazione 7) e adottare misure atte a gestire e mitigare tali rischi.

3.1.2.6 Disposizione sullo scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza

L’avamprogetto di legge propone l’introduzione di un nuovo articolo 29c nella LRD per garantire lo scambio di informazioni tra la FINMA, gli organismi di vigilanza e gli OAD. Poiché sotto il profilo del senso e dell’obiettivo del sistema di vigilanza, lo scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza non deve riguardare soltanto i fatti afferenti la LRD, ma anche quelli rilevanti per la LSerFi, è necessario colmare anche questa lacuna, prevedendo lo scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza con l’introduzione nella LIsFi di un nuovo articolo 61a.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

3.2.1 Nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche

L’avamprogetto di legge prevede di istituire un registro degli aventi economicamente diritto (presso il DFGP) e un’autorità di controllo (presso il DFF) incaricata della registrazione e dei controlli (basati sui rischi) sulla completezza, sull’esattezza e sull’attualità delle informazioni contenute nel registro. L’avamprogetto stabilisce anche ulteriori obblighi a carico delle società volti a identificare, verificare e, ove necessario, aggiornare le informazioni sui rispettivi aventi economicamente diritto. Gli azionisti e gli aventi economicamente diritto sono tenuti a collaborare all’adempimento di tali obblighi.

Le ripercussioni economiche sono esposte nel dettaglio al numero 5. In definitiva, per il 97,5 per cento delle società, l’onere aggiuntivo dovrebbe essere nullo o limitato. Di seguito si riportano le misure volte a garantire la proporzionalità della normativa e a conseguire tale obiettivo.

- A determinate condizioni, è prevista l’esclusione delle società quotate in borsa, degli istituti di

previdenza e delle persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono detenuti da un ente pubblico.

- Per determinate categorie di enti assoggettati, in particolare le associazioni e le fondazioni,

sono previste disposizioni semplificate di accertamento e di verifica, nonché una procedura semplificata di annuncio.

- L’iscrizione nel registro degli aventi economicamente diritto si basa su una dichiarazione elet-

tronica.

- La documentazione dell’informazione è limitata ad alcuni casi particolari (p. es., qualora risulti

impossibile accertare l’avente economicamente diritto o verificarne l’identità).

- Ove possibile, si utilizzeranno le infrastrutture del registro di commercio esistenti. Nei casi

meno complessi, i dati già inseriti nel registro di commercio potranno essere utilizzati nel nuovo registro degli aventi economicamente diritto.