Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

L’iscrizione nel registro e la sua consultazione sono gratuite al fine di incentivare l’uso del registro.

3.1.1.6 Utilizzo del registro

Il registro degli aventi economicamente diritto non è pubblico. Il suo accesso è riservato alle autorità competenti per le finalità previste dalla nuova legge. Il registro può essere consultato anche dagli intermediari finanziari, dai consulenti assoggettati alla LRD e dagli avvocati assoggettati alla LLCA che esercitano un’attività sottoposta a obblighi di diligenza (cfr. art. 13a LLCA) nell’adempimento dei loro obblighi di diligenza. Tale approccio è conforme alla Raccomandazione 24. Quest’ultima mira infatti a garantire l’accesso delle autorità competenti alle informazioni contenute nel registro al fine di rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’utilizzo di tali informazioni da parte degli intermediari finanziari è raccomandato dal GAFI, ma non obbligatorio. Il Consiglio federale ritiene che un’ulteriore estensione dell’accesso al registro a fini privati non apporterebbe un valore aggiunto rilevante alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, anzi pregiudicherebbe in misura sproporzionata i diritti fondamentali delle persone iscritte nel registro (protezione della sfera privata e dei dati personali, cfr. art. 13 della Costituzione federale [Cost.]141), senza che ciò possa essere giustificato dall’interesse pubblico alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo142.

Gli intermediari finanziari o le autorità che rilevano una discrepanza tra le informazioni in loro possesso e quelle del registro sono tenuti a segnalarla. Per evitare duplicazioni, gli intermediari finanziari non devono effettuare un annuncio separato al registro, qualora segnalino a MROS un sospetto fondato in relazione al medesimo caso.

3.1.1.7 Verifica delle informazioni del registro

Il nuovo registro deve contenere informazioni complete, esatte e aggiornate, sottoposte quindi a opportuna verifica. Ciò è previsto anche dalla Raccomandazione 24 rivista del GAFI, che impone ai Paesi di dotarsi di meccanismi adeguati, volti a garantire che le informazioni relative all’avente economicamente diritto detenute dalla società o contenute nel registro (si veda il summenzionato «multi-pronged approach») siano adeguate, attendibili e aggiornate. La verifica deve interessare sia l’identità dell’avente economicamente diritto (la persona è effettivamente quella di cui si rende nota l’identità) sia il relativo status (la persona è effettivamente l’avente economicamente diritto della società). Il Forum globale prevede requisiti analoghi.

L’autorità di controllo prevista dall’avamprogetto è collegata al DFF. Essa controlla la completezza, l’esattezza e l’aggiornamento delle informazioni contenute nel registro e sorveglia l’esecuzione della legge. Inoltre, si pronuncia in merito a eventuali controversie riguardanti l’applicazione della legge. Il Servizio di diritto penale del DFF commina sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge.

I controlli sono effettuati con un approccio basato sul rischio o a campione. Questo approccio implica che l’esecuzione dei controlli dipenda dai rischi di abuso connessi all’ente giuridico; in questo modo le risorse disponibili vengono impiegate in maniera mirata. Ad esempio, una società di domicilio con una struttura complessa dovrebbe comportare un rischio più elevato rispetto a una PMI radicata localmente ed è di conseguenza più facile che venga controllata. L’annotazione di un’iscrizione (cfr. art. 32) sarà tenuta in considerazione nella valutazione del rischio connesso a un ente giuridico. In questo modo, l’autorità di controllo può focalizzare i propri controlli sulle operazioni ritenute a rischio elevato e avviare procedure formali solo in presenza di elementi sufficienti. Al termine di una procedura di controllo, qualora riscontri che l’iscrizione nel registro non è completa, esatta o aggiornata, l’autorità di controllo adotterà le misure amministrative necessarie e potrà, in particolare, ordinare all’ente interessato di correggere l’iscrizione, o nei casi più gravi, di

141 RS 101

142 Allo stesso modo, CGUE, sentenza del 22 nov. 2022, cause C-37/20 e C-601/20.