Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

che conosce i propri azionisti visto che tutti lavorano per la società, ricoprono la carica di amministratori o sono strettamente collegati alla stessa società non sarà tenuta ad adottare ulteriori misure volte a verificarne l’identità; nel caso di una società di domicilio detenuta da un trust facente parte di una struttura internazionale complessa, tale verifica sarà invece necessaria.

Le informazioni devono essere aggiornate entro un periodo di tempo ragionevole. Per stabilire un termine unico ragionevole, i termini di un mese per annunciare il nuovo avente economicamente diritto alla società (art. 697j cpv. 1 CO) e di tre mesi per la notifica di qualsiasi modifica delle informazioni annunciate (art. 697j cpv. 4 CO), come previsti dal diritto vigente, sono stati riesaminati e adeguati tenendo conto del nuovo termine aggiuntivo per l’annuncio dell’ente al registro. L’avamprogetto armonizza anche tali termini e prevede così un periodo di un mese per l’annuncio iniziale e per l’annuncio di modifica dell’ente interessato. A ciò si aggiunge il termine di un mese per l’annuncio al registro da parte dell’ente interessato.

Per le fondazioni e le associazioni sono previste disposizioni speciali al fine di tenere conto delle specificità di queste tipologie di persone giuridiche.

L’attuale articolo 22ibisLAAF prevede un obbligo di trasparenza per gli enti giuridici di diritto estero aventi l’amministrazione effettiva in Svizzera, in base al quale devono tenere un elenco dei loro titolari giuridici. Per ragioni di coerenza dell’ordinamento giuridico, tale disposizione è stata trasposta integralmente nell’avamprogetto. In questo modo l’obbligo viene sottoposto al regime sanzionatorio generale della nuova legge, che così diventa esecutiva, e nel contempo viene attuata una raccomandazione del Forum globale.

3.1.1.4 Annuncio al registro

L’ente deve annunciare al registro l’identità dei suoi aventi economicamente diritto, nonché la natura e l’estensione del controllo da questi esercitato entro un mese dall’iscrizione dell’ente nel registro di commercio oppure, qualora si tratti di un ente giuridico di diritto estero, dal suo assoggettamento alla presente legge. Le modifiche devono essere annunciate entro il medesimo termine.

Gli annunci al registro devono essere effettuati per via elettronica in modo da ottimizzare i costi e i tempi di elaborazione. In determinati casi l’ente può comunque effettuare l’annuncio presso l’ufficio cantonale del registro di commercio. È altresì prevista una procedura di annuncio specifica alle fondazioni e alle associazioni.

3.1.1.5 Iscrizione e tenuta del registro

L’autorità del registro (collegata all’UFG) è competente per la registrazione. Il suo compito principale consiste nella tenuta del registro elettronico.

Nel momento in cui l’autorità del registro riceve un annuncio, essa controlla che sia completo e verifica l’identità delle persone annunciate; per le persone che hanno un numero AVS, si mettono a confronto i dati d’identificazione ricevuti con quelli del sistema di informazione dell’Ufficio centrale di compensazione. Questi controlli formali soddisfano i requisiti previsti dal GAFI per la verifica dell’identità dell’avente economicamente diritto. Se l’annuncio è completo, l’autorità procede all’iscrizione e ne informa l’ente interessato. In caso contrario, gli invia una diffida (soggetta a spese) per invitarlo a completare l’iscrizione.

Se riceve una segnalazione da un’autorità o da un intermediario finanziario (in merito a una discrepanza tra le informazioni in suo possesso e quelle contenute nel registro) o se un ente non ha dato seguito a una diffida, l’autorità del registro appone un’annotazione all’iscrizione dell’ente. L’annotazione indica alle autorità o alle persone che consultano il registro l’esistenza di un dubbio sull’esattezza delle informazioni iscritte. Può anche fungere da base per un controllo.