Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 11 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di modificare la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)2.

Nello specifico tale modifica prevede una nuova norma secondo la quale il cambiamento di Cantone è autorizzato se lo straniero ammesso provvisoriamente esercita un’attività lucrativa o assolve una formazione di base al di fuori del Cantone di residenza (art. 85b nLStrI). L’autorizzazione viene concessa se l’interessato non percepisce l’aiuto sociale né per sé né per i propri familiari, se il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure se, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza.

È altresì stabilito il divieto di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza per stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione (art. 59d nLStrI); il viaggio è autorizzato solo in singoli casi se è necessario per preparare la partenza e il ritorno autonomi e definitivi nello Stato d’origine o di provenienza.

In nome della trasparenza le norme attuali riguardanti i viaggi di richiedenti l’asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione in uno Stato che non è lo Stato d’origine o di provenienza disciplinate a livello di ordinanza vengono inoltre sancite a livello di legge (art. 59e nLStrI). Vige fondamentalmente il divieto di viaggiare, con possibilità di deroga. Le persone che si recano nello Stato d’origine o di provenienza senza autorizzazione sono perseguibili per aver contravvenuto a tale divieto (art. 84 cpv. 4, 84a, 120 cpv. 1 lett. h, 122d nLStrI; art 53 lett. d, 79 lett. e nLAsi).

L’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso di attivare per la prima volta lo statuto di protezione S per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina che hanno cercato rifugio in Svizzera. I cittadini ucraini in possesso di un passaporto biometrico possono soggiornare senza visto nello spazio Schengen per 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Pertanto, nel quadro di una modifica dell’ordinanza del 14 novembre 20123 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV), il Consiglio federale ha deciso che chi proviene dall’Ucraina e beneficia dello statuto di protezione S può recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio (art. 9 cpv. 8 ODV), in linea anche con le norme dell’UE4 concernenti le persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina. La modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 prevede invece che, in linea di principio, coloro ai quali è stata concessa la protezione provvisoria non possono recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza oppure in un altro Stato. La modifica della LStrI e la norma vigente riguardante le persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina sono così in contrasto tra loro. Quando nel dicembre del 2021 è stata approvata la modifica di legge in questione non era possibile prevedere questa situazione particolare. Poiché i cittadini ucraini che beneficiano della protezione provvisoria e che sono in possesso di un passaporto biometrico non soggiacciono all’obbligo di visto, fino a nuovo avviso le attuali possibilità in termini di spostamenti resteranno in essere. Per questo motivo la modifica della LStrI entrerà in vigore gradualmente. In una prima fase entrerà in vigore la norma che disciplina il cambiamento agevolato di Cantone (art. 85b nLStrI), mentre per il momento non entreranno in vigore le nuove norme in materia di viaggi all’estero. Occorre infatti attendere i riscontri delle esperienze relative alle persone che attualmente beneficiano

1 RS 142.20

2 FF 2021 2999

3 RS 143.5

4 Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).