Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 11 pagine

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In casi singoli nel quadro di provvedimenti per preparare alla formazione professionale (art. 12 LFPr) tale importo viene superato leggermente, motivo per cui la lettera c prevede una deroga corrispondente per questo gruppo di persone.

La modifica proposta avrà ripercussioni sulla statistica relativa alla quota di occupazione delle persone del settore dell’asilo, che viene formulata sulla base delle occupazioni attive retribuite registrate nel SIMIC. Spetta alle autorità cantonali registrare nel SIMIC le attività lucrative notificate. Con l’abrogazione dell’obbligo di notifica per le persone che partecipano a provvedimenti finalizzati all’integrazione e alla reintegrazione professionali, le attività corrispondenti non vanno più notificate alle autorità cantonali e pertanto non vengono più registrate nel SIMIC come attività lucrative. Secondo alcune stime statistiche l’abrogazione dell’obbligo di notifica per queste persone impiegate nel mercato del lavoro primario porta a una riduzione di circa il cinque per cento della quota di occupazione (con una quota di occupazione media del 50 %). Tuttavia queste persone non si muovono ancora in modo autonomo sul mercato del lavoro; pertanto, fondamentalmente la loro inclusione nel calcolo della quota di occupazione prima che sia stato raggiunto l’obiettivo dell’integrazione a lungo termine nel mercato del lavoro e dell’indipendenza dall’aiuto sociale risulta prematura.

Non va altresì dimenticato che nell’attuare provvedimenti finalizzati all’integrazione e alla reintegrazione professionali la priorità va accordata al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Integrazione Svizzera. Da un lato quindi il 50 per cento dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente maggiorenni deve essere integrato in maniera duratura nel mercato del lavoro dopo sette anni, e dall’altro i due terzi dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente di età compresa tra i 16 e i 25 anni devono intraprendere una formazione professionale di base a cinque anni dal loro arrivo in Svizzera. Nel quadro del monitoraggio dell’Agenda Integrazione Svizzera verrà verificato il raggiungimento di tale obiettivo. Ai fini della verifica non è necessario registrare nel SIMIC gli impieghi retribuiti con un salario mensile lordo minore o uguale a 600 franchi nel quadro di provvedimenti finalizzati all’integrazione e alla reintegrazione professionali, poiché in questo contesto l’accento è posto sull’indipendenza a lungo termine dall’aiuto sociale.

Ad cpv. 8 (nuovo)

Qualora attuino direttamente provvedimenti finalizzati all’integrazione e alla reintegrazione professionali, le autorità possono procedere alla notifica in modo autonomo. È il caso in particolare degli organi d’esecuzione dell’AI, ma ciò può valere anche per altre autorità.

Art. 67a Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente

L’articolo 85b capoversi 2 e 3 nLStrI elenca in modo esaustivo i motivi per cui è autorizzato il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente. Se sono adempiute le condizioni corrispondenti, d’ora in poi sarà garantito il diritto di cambiare Cantone. Le disposizioni esecutive relative al cambiamento di Cantone d’ora in avanti dovranno essere disciplinate nell’OASA. Attualmente per il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente l’articolo 21 OEAE rimanda all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 199913 sull’asilo (OAsi 1), che disciplina il cambiamento di Cantone dei richiedenti l’asilo.

13 RS 142.311