Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 11 pagine

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dello statuto di protezione S anche per quanto riguarda le possibilità di viaggio. Le norme riguardanti i viaggi all’estero delle persone bisognose di protezione non possono entrare in vigore separatamente in quanto sono integrate nelle stesse disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente e i richiedenti l’asilo.

In un primo momento entreranno pertanto in vigore solo le modifiche di legge che non sono correlate alle norme riguardanti le persone bisognose di protezione. Tra queste modifiche nello specifico figura la norma secondo la quale le persone ammesse provvisoriamente hanno diritto al cambiamento di Cantone in modo da essere agevolate nell’esercizio dell’attività lucrativa (art. 85b nLStrI). Le modifiche a livello esecutivo necessarie per l’entrata in vigore di queste disposizioni legali costituiscono l’oggetto del presente avamprogetto.

2 Punti essenziali dell’avamprogetto

Le modifiche proposte riguardano l’ordinanza del 24 ottobre 20075 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), l’ordinanza dell’11 agosto 19996 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) e l’ordinanza 2 dell’11 agosto 19997 sull’asilo (OAsi 2).

Con tali modifiche s’intende in particolare specificare concretamente la nuova norma relativa al cambiamento di Cantone (art. 85b nLStrI). Di conseguenza occorre, per esempio, precisare nell’OASA le condizioni alle quali – considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro – non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza (art. 67a AP-OASA).

Spesso l’onere amministrativo è uno dei motivi per i quali i datori di lavoro non vogliono assumere rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente8. Con l’obiettivo di agevolare l’accesso all’attività lucrativa sotto il profilo amministrativo, a prescindere dalla modifica della LStrI vengono quindi proposte due ulteriori modifiche dell’OASA.

Da un lato s’intende abrogare l’obbligo di autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente in caso di rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore (art. 31 cpv. 3 e 4 AP-OASA); coloro che ottengono un permesso di dimora per casi di rigore (permesso B) potranno infatti intraprendere un’attività lucrativa senza previa autorizzazione.

Dall’altro lato, per quanto riguarda l’integrazione o la reintegrazione professionale nel mercato del lavoro viene proposto di alleggerire l’onere amministrativo che grava sul datore di lavoro e sul fornitore di provvedimenti finalizzati all’integrazione o alla reintegrazione. Per le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati e gli apolidi occorre quindi abolire l’obbligo di notifica per un’attività lucrativa nel quadro di provvedimenti soggetti al controllo delle autorità se tale attività è volta all’integrazione o alla reintegrazione professionale e non comporta un salario mensile lordo superiore a 600 franchi (art. 85a LStrI i.c.d. con l’art. 65 cpv. 7 e 8 AP-OASA). Inoltre, in generale le persone che partecipano a provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base vanno esentate dall’obbligo di notifica.

Le modifiche dell’OEAE e dell’OAsi 2 sono di mera natura formale.

5 RS 142.201

6 RS 142.281

7 RS 142.312

8 Rapporto «Miglioramento dell’integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente» dell’incaricato per i rifugiati e l’economia, Dr. iur. E. Gnesa, SEM 2018