Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 11 pagine
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3 Commento ai singoli articoli
3.1 Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Art. 31 cpv. 3 e 4
I capoversi 3 e 4 disciplinano l’autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente e indipendente per coloro che hanno ottenuto un permesso di dimora in virtù di un caso personale particolarmente grave (p. es. persone ammesse provvisoriamente o vittime di violenza domestica).
Il 1° gennaio 2019 l’obbligo di autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti è stato sostituito da un semplice obbligo di notifica. Da quella data le persone in possesso di un permesso di dimora per casi di rigore che intendono esercitare un’attività lucrativa si trovano di fronte a ostacoli amministrativi maggiori, in quanto necessitano comunque di un’autorizzazione. Inoltre i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un’attività lucrativa e le persone ammesse provvisoriamente sono considerati lavoratori indigeni (art. 21 cpv. 2 lett. c e d LStrI).
Ciò può portare a situazioni contraddittorie, poiché dopo aver ottenuto un permesso di dimora per motivi di rigore le persone ammesse provvisoriamente necessitano quindi di un’autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa anche se in precedenza soggiacevano solo a un semplice obbligo di notifica. La stragrande maggioranza dei permessi di dimora per casi di rigore è rilasciata alle persone ammesse provvisoriamente.
Per ovviare a queste incongruenze occorre abolire in generale l’obbligo di autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa in caso di rilascio di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi, continuando comunque a verificare che sussistano le altre condizioni, per esempio quelle riguardanti la situazione finanziaria e i criteri d’integrazione (art. 31 cpv. 1 OASA).
La maggior parte di coloro che sottostanno al disciplinamento per i casi di rigore si trova in Svizzera già da diversi anni. Queste persone sono quindi in possesso delle conoscenze necessarie per orientarsi nel mercato del lavoro senza controlli delle autorità.
Art. 53a
La norma vigente sancisce che i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione che partecipano a un programma d’occupazione sottostanno alle condizioni stabilite in tale programma. Dal punto di vista materiale la norma verrà ripresa tale e quale, ma il riferimento tra parentesi della rubrica verrà completato con l’articolo 30 capoverso 1 lettera l LStrI (persone ammesse provvisoriamente) e l’articolo 75 capoverso 4 LAsi (persone bisognose di protezione). Inoltre d’ora in poi si rimanderà al capoverso 4 dell’articolo 43 LAsi (richiedenti l’asilo).
Art. 65 cpv. 4, 7 (nuovo) e 8 (nuovo)
Durante il processo d’integrazione nel mercato del lavoro le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti sono seguiti da vicino proprio come le altre persone in cerca di un impiego. Nell’ambito dell’integrazione ciò è in linea con gli obiettivi dell’Agenda Integrazione Svizzera, i cui punti cardine figurano